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Dottrina (A.P.S.P.)
Amministratori ex Ipab: no allo spoils system
Palazzo Spada, dopo la pronuncia n. 104 del 23
marzo 2007 della Corte costituzionale, ritorna sui
suoi passi e dichiara illegittima la decadenza
automatica a seguito di nuove elezioni
amministrative.
Consiglio di Stato, sez. V, decisione n. 6691 del 29
ottobre 2009
Le massime
Enti territoriali - Ex Ipab - Consiglio di
amministrazione - Nomina membri da parte del Sindaco
- Elezioni amministrative comunali - Decadenza
automatica Cda - Illegittimità - Sussiste
È illegittima la decadenza automatica dei membri del
consiglio di amministrazione di un Istituto di
assistenza anziani (ex Ipab), nominati dal sindaco
del comune, a seguito di nuove elezioni
amministrative che comportino il cambio
dell'amministrazione. La cessazione anticipata da un
incarico può avvenire soltanto a seguito
dell'accertamento dei risultati conseguiti e nel
rispetto del giusto procedimento, poiché il
perseguimento dell'interesse connesso alla scelta
delle persone più idonee all'esercizio delle
funzioni pubbliche deve avvenire indipendentemente
da ogni considerazione per gli orientamenti
politici.
Enti territoriali - Ex Ipab - Membri Consiglio di
amministrazione - Nomina fiduciaria del Sindaco ex
art. 50, comma 8 del Tuel - Elezioni amministrative
comunali - Potestà di revoca da parte del nuovo
sindaco - Non sussiste
Sussiste un rapporto fiduciario tra amministrazione
comunale e enti con attività collegate o rispetto ai
quali sia prevista la nomina di amministratori da
parte del comune stesso. Il rapporto fiduciario,
tuttavia, non vuol dire coincidenza di orientamento
politico o, addirittura, di opinione politica, in
quanto tale relazione si deve misurare nel campo
delle scelte concrete e nella adesione o meno agli
indirizzi amministrativi e di gestione dell'ente di
riferimento.
L'art. 50, comma 8, del Dlgs n. 267/00 stabilisce
che spetta al sindaco o al presidente della
provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
consiglio, la nomina, la designazione e la revoca
dei rappresentanti del comune e della provincia
presso enti, aziende ed istituzioni.
Il dettato del citato articolo del Tuel potrebbe
essere interpretato nel senso di riconoscere in capo
al sindaco la competenza a revocare i rappresentanti
del comune in un istituto di assistenza e
beneficenza (ex Ipab) nominati dalla precedente
amministrazione, invocando la decadenza automatica
degli stessi
dalla carica, anche in ragione del venir meno del
rapporto fiduciario che contrassegna incarichi di
tale natura.
L'istituto della decadenza automatica, il c.d.
spoils system, non si accorda con le tradizioni, le
regole, le prassi e i criteri comportamentali
prevalenti nel nostro Paese, nonostante i tentativi,
peraltro sporadici e asistematici, di introdurlo nel
contesto nazionale.
La regola dello spoils system non può essere
applicata al di là delle specifiche previsioni di
legge.
Questi gli importanti principi ribaditi dal
Consiglio di Stato nella sentenza in commento, con
la quale ha respinto l'appello presentato da un
sindaco avverso la sentenza di primo grado del Tar
che aveva dichiarato illegittimo l'atto di revoca
dei membri del consiglio di amministrazione di un
istituto di assistenza, nominati dalla precedente
amministrazione.
Nel caso di specie, a seguito delle elezioni
amministrative, si era determinato in
un'amministrazione comunale, un cambio della
maggioranza politico-amministrativa.
Il sindaco neo eletto aveva invitato tutti i
rappresentanti del comune a rassegnare l'incarico
conferito dalla precedente amministrazione,
affermando la sostanziale decadenza di tutte le
nomine, effettuate durante il mandato elettivo, in
corrispondenza con la cessazione dell'ufficio di
sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale.
Non avendo ricevuto le dimissioni, il sindaco con
proprio decreto disponeva la revoca dei membri del
consiglio di amministrazione.
Tale atto veniva impugnato dagli interessati davanti
al Tar, che accoglieva il ricorso, dichiarando che
la competenza alla revoca era della regione e
comunque, in ogni caso, la mera indicazione del
difforme orientamento dell'elettorato non poteva
costituire causa necessaria e sufficiente per dare
luogo alla procedura di revoca.
La sentenza del Tar è stata impugnata dal comune
davanti al Consiglio di Stato, che ha confermato la
pronuncia di primo grado, ritenendo illegittima la
decadenza automatica dei rappresentanti del comune
presso enti o aziende a seguito di nuove elezioni
amministrative.
La cessazione anticipata da un incarico può avvenire
soltanto a seguito dell'accertamento dei risultati
conseguiti, poiché la scelta dei soggetti idonei
all'esercizio di pubbliche funzioni non può avvenire
sulla base del mero riferimento a diversi
orientamenti politici.
La questione di fondo
La questione sottoposta all'esame del Consiglio di
Stato riguarda l'interpretazione dell'art. 50, comma
8 del Tuel, in forza del quale, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio, il sindaco
provvede alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni.
Giudici amministrativi hanno affrontato la questione
relativa alla verifica della sussistenza o meno in
capo al sindaco della competenza a revocare i
rappresentanti del comune in un istituto di
assistenza e beneficenza, nominati dalla precedente
amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente chiarito
che il riferimento all'ambito territoriale nel quale
si sviluppa la vicenda in tale specifica materia,
non è senza rilievo, posto che, a seguito di quanto
previsto dai commi 2 e 7 dell'art. 25 del Dpr n.
616/77, oltre che dalla modifica del Titolo V della
Costituzione, le regioni hanno variamente legiferato
in materia di assistenza.
Nel caso di specie, infatti, la regione si è
costituita in giudizio contro il comune, sostenendo
la propria esclusiva competenza a revocare i
componenti di istituzioni di assistenza.
Gli appellanti hanno sostenuto l'esistenza e
l'operatività di una specifica causa di decadenza
dei componenti nominati dall'amministrazione
comunale,
in seno ad organismi, quali le istituzioni di
beneficenza e assistenza, in particolare ove si
verifichi, a seguito di consultazione elettorale, il
cambio della maggioranza consiliare, richiamando
anche la deliberazione del consiglio comunale con
cui erano stati definiti gli indirizzi per la
disciplina delle nomine dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni.
L'approfondimento
Per quanto riguarda l'istituto della decadenza
automatica, parte della giurisprudenza ha affermato
che l'art. 50, comma 8 del Tuel, non si limita a
fissare le attribuzioni del sindaco, ma definisce
anche la regola (di portata generale e prevalente
sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti,
aziende e istituzioni, che eventualmente
stabilissero in senso difforme), secondo cui le
nomine e le designazioni di rappresentanti delle
amministrazioni locali devono considerarsi di
carattere fiduciario (Cons. Stato, sez. V, sent. n.
178 del 28 gennaio 2005).
Tali designazioni rifletterebbero il giudizio di
affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero
la fiducia sulla capacità del nominato di
rappresentare gli indirizzi di chi lo ha designato,
orientando l'azione dell'organismo nel quale si
trova ad operare, in senso quanto più possibile
conforme agli interessi di chi gli ha conferito
l'incarico.
Ne conseguirebbe che la cessazione del mandato del
sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale,
finirebbero per travolgere tutte le nomine
effettuate durante il mandato elettivo. La norma del
Tuel sarebbe espressione per gli enti locali anche
del principio della revocabilità dei rappresentanti
dell'amministrazione comunalem(Tar Sardegna, sent.
n. 311 del 19 marzo 2003).
Tale orientamento è da ritenersi superato dai
rilievi espressi dalla Corte costituzionale.
La Consulta, in merito al c.d. spoils system, ha
chiarito che la cessazione anticipata da un incarico
deve avvenire in seguito all'accertamento dei
risultati conseguiti e nel rispetto del giusto
procedimento, poiché il perseguimento dell'interesse
connesso alla scelta delle persone più idonee
all'esercizio della funzione pubblica deve avvenire
indipendentemente da ogni considerazione per gli
orientamenti politici (Corte cost., sent. n. 104 del
23 marzo 2007). La decadenza automatica non soddisfa
l'esigenza di preservare un rapporto diretto fra
organo politico e organo direttivo-gestionale.
La decadenza automatica dall'incarico a seguito del
verificarsi di un evento, il cambio di
amministrazione - che è indipendente dal rapporto
tra organo politico e organo di vertice - violano
l'art. 97 della Costituzione, sotto il duplice
profilo dell'imparzialità e del buon andamento
dell'amministrazione.
L'art. 97 della Costituzione, infatti, sottopone gli
uffici pubblici ad una riserva (relativa) di legge,
sottraendoli all'esclusiva disponibilità del
governo.
La Corte Costituzionale ha costantemente affermato
che "il principio di imparzialità stabilito
dall'art. 97 della Costituzione – unito quasi in
endiadi con quelli della legalità e del buon
andamento dell'azione amministrativa – costituisce
un valore essenziale cui deve informarsi, in tutte
le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei
pubblici uffici" (Corte Cost., sent. n. 104/07)
L'imparzialità e il buon andamento
dell'amministrazione esigono che la posizione dei
membri di nomina sindacale sia circondata da
garanzie.
In particolare, la decisione dell'organo politico
relativa alla cessazione anticipata dall'incarico
deve rispettare il principio del giusto
procedimento.
La dipendenza funzionale dell'organo di vertice
nominato dal sindaco non può diventare dipendenza
politica.
Il consiglio di amministrazione di enti o aziende
partecipate dal comune è sottoposto alle direttive
del vertice politico e al suo giudizio e, in seguito
a questo, può essere allontanato, ma non può essere
messo in condizioni di precarietà che consentano la
decadenza senza la garanzia del giusto procedimento.
La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che tra
l'ente locale e il cda di una ex Ipab, o comunque
con enti che svolgono attività collegate o rispetto
ai quali sia prevista la nomina di amministratori da
parte del comune, sussiste indubbiamente un rapporto
fiduciario.
Tale fiduciarietà, tuttavia, non può consistere
nella coincidenza di orientamento politico o,
addirittura di opinione politica, essendo ben
evidente che tale relazione si deve misurare nel
campo delle scelte concrete e nella adesione o meno
agli indirizzi amministrativi e di gestione
dell'ente di riferimento.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento,
ha chiarito che è sempre necessario valutare in
concreto (cioè sulla base dei contegni e delle
scelte gestionali) l'attività degli amministratori
di una Ipab nominati da un comune, per la legittima
revoca degli stessi.
In ogni caso, secondo i giudici, è venuta meno nel
nostro ordinamento, la logica della decadenza
automatica, che presuppone il sistema "predatorio"
nel rinnovo delle cariche pubbliche, meglio noto
come spoils system.
Il sistema predatorio, recepito dall'ordinamento
pubblico statunitense, non si accorda con le
tradizioni, le regole, le prassi e finanche i
criteri comportamentali prevalenti nel nostro Paese,
nonostante i tentativi, peraltro sporadici e
asistematici, di introdurlo nel contesto nazionale.
La regola dello spoils system non può essere
applicata al di là delle specifiche previsioni di
legge, tra le quali non rientra il caso di specie.
L'istituto della decadenza automatica, disciplinata
in altri ordinamenti, determina la sostanziale
sostituzione dell'intero apparato di staff e di line
e, a cascata, di molte posizioni intermedie.
Tutto questo non è certo praticabile in un
ordinamento come il nostro, qualificato da
sostanziale tutela delle situazioni in atto e delle
strutture nel complesso considerate.
Per disciplinare legittimamente la revoca
automatica, occorrerebbe una legittimazione
costituzionale che non solo manca, ma è anche
positivamente esclusa dall'art. 97 della
Costituzione.
Nel caso di specie, inoltre, tali nomine
riguardavano la gestione di un istituto di
assistenza, con compiti di sicura natura tecnica e
amministrativa.
Tali posizioni, pertanto secondo i giudici
amministrativi, non assumono, sotto profili di
qualche rilievo, un'incidenza per dir così politica.
Ne consegue che i soggetti investiti della relativa
funzione sono tutelati anche dall'art. 3 della
Costituzione, nel combinato disposto con l'art. 97
della stessa Carta costituzionale.
Una modifica dettata dalla diversità di orientamento
politico (o addirittura dell'opinione politica)
costituirebbe, a questa stregua, una palese
violazione del principio di eguaglianza riferito a
soggetti che espletano funzioni amministrative.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, nel caso di
specie, non può che essere considerato legittimo
l'atto di revoca dei membri del cda di una ex Ipab,
adottato dal sindaco sulla scorta del mero cambio di
indirizzo polito dell'ente.
Per quanto riguarda, inoltre, la competenza del
sindaco in ragione di quanto prescritto dall'art.
50, comma 8 del Tuel, i giudici hanno precisato che
non può ritenersi esistente un assoluto potere di
revoca in capo al sindaco, in assenza di peculiari
previsioni legislative specifiche.
Nel caso di specie, la competenza alla revoca spetta
alla regione e negli atti legislativi regionali è
riaffermato che la revoca dei membri del cda deve
trovare spunto e giustificazione nel concreto
operato dei soggetti designati, che deve discostarsi
dall'orientamento politico-amministrativo perseguito
dall'ente locale.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha chiarito che è illegittima
la revoca dei rappresentanti del comune presso enti
o aziende quando si ravvisa nel concreto operare e
nelle scelte di tali amministratori un obiettivo
contrasto con gli indirizzi deliberati dal comune.
Soltanto allora si pongono le condizioni per
l'esercizio del potere di revoca.
La nomina dei rappresentanti del comune presso un
ente è basata su un rapporto fiduciario, ma tale
vincolo, tuttavia, non può concretizzarsi nel mero
orientamento politico o, addirittura, nella stessa
opinione politica, in quanto tale relazione si deve
misurare nel campo delle scelte concrete e nella
adesione o meno agli indirizzi amministrativi e di
gestione dell'ente di riferimento.
Il Consiglio di Stato ha così respinto l'appello del
comune, confermando la pronuncia del Tar che in
primo grado aveva dichiarato l'illegittimità
dell'atto sindacale di revoca, in quanto la
decadenza dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende o istituti deve essere motivata sulla base
del concreto operato dei soggetti designati, benché
la nomina abbia carattere fiduciario.
La decisione in pillole
Il fatto
A seguito delle elezioni amministrative, che avevano
determinato un cambio della maggioranza
politico-amministrativa nel comune, il sindaco neo
eletto aveva invitato tutti i rappresentanti del
comune presso una ex Ipab a rassegnare l'incarico
conferito dalla precedente amministrazione,
sostenendo la sostanziale decadenza di tutte le
nomine, effettuate durante il mandato elettivo, in
corrispondenza con la cessazione dell'ufficio di
sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale.
Gli amministratori non si erano dimessi e il sindaco
con proprio decreto li aveva revocati.
Tale atto era stato impugnato di fronte al Tar dagli
interessati e il Tribunale amministrativo aveva
accolto il ricorso. Il comune aveva allora impugnato
la sentenza, sostenendo che la nomina aveva
carattere eminentemente fiduciario e, pertanto, a
seguito del cambiamento del vertice
dell'amministrazione comunale, questi dovevano
cessare automaticamente dalla carica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha chiarito che è illegittima
la decadenza automatica in quanto la cessazione
anticipata può avvenire soltanto a seguito
dell'accertamento dei risultati conseguiti e nel
rispetto del giusto procedimento, poiché il
perseguimento dell'interesse connesso alla scelta
delle persone più idonee all'esercizio delle
funzioni pubbliche deve avvenire indipendentemente
da ogni considerazione per gli orientamenti
politici.
I giudici hanno precisato che la nomina dei
rappresentanti del comune presso l'istituito di
assistenza è basata su un rapporto fiduciario, ma
tale vincolo, tuttavia, non può concretizzarsi nel
mero orientamento politico o, addirittura, nella
stessa opinione politica, in quanto tale relazione
si deve misurare nel campo delle scelte concrete e
nella adesione o meno agli indirizzi amministrativi
e di gestione dell'ente di riferimento.
Il Consiglio di Stato ha, pertanto, respinto
l'appello, confermando la sentenza di primo grado,
dichiarando illegittimo l'atto sindacale di revoca.
I precedenti
Il Consiglio di Stato ha confermato l'orientamento
che si è consolidato in giurisprudenza a seguito
della Pronuncia della Corte Costituzionale n. 104
del 23 marzo 2007.
Sul tema della decadenza automatica, si era in
precedenza pronunciato in senso contrario proprio lo
stesso Consiglio, nella decisione n. 178 del 28
gennaio 2005 (seguita anche da alcuni Tar).
In tale occasione, i giudici avevano ritenuto che la
cessazione del mandato del sindaco e lo scioglimento
del consiglio comunale finissero per travolgere
tutte le nomine effettuate durante il mandato
elettivo.
Tale indirizzo è da ritenersi superato dai rilievi
espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
104 del 2007.
In tale pronuncia, la Corte ha affermato il
principio generale che la cessazione anticipata da
un incarico può avvenire soltanto in seguito
all'accertamento dei risultati conseguiti e nel
rispetto del giusto procedimento, poiché il
perseguimento dell'interesse connesso alla scelta
delle persone più idonee all'esercizio della
funzione pubblica deve avvenire indipendentemente da
ogni considerazione per gli orientamenti politici
di Federica
Caponi
consulente di enti pubblici e società
partecipate
in Diritto e pratica
amministrativa n. 12/2009
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