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INVALIDI: SCONTI PIù ELEVATI PER COMPRARE L'AUTO 

 

 

La legge 342 del 21 novembre 2000, collegata alla Finanziaria 2000, ha introdotto delle novità in tema di agevolazioni per i veicoli destinati agli invalidi, estendendo i benefici previsti a nuove categorie di soggetti. Dal 1° gennaio 2001, infatti, anche i sordomuti e i non vedenti che necessitano di essere accompagnati potranno acquistare un veicolo o farlo acquistare dal familiare cui sono fiscalmente a carico, senza dover effettuare speciali adattamenti, beneficiando delle agevolazioni relative all'Iva e alle tasse automobilistiche, oltre a quelle ai fini delle imposte dirette di cui già beneficiano dal 1° gennaio 2000. Altra novità, introdotta dalla predetta legge, riguarda l'aumento della cilindrata massima dei veicoli che rientrano nelle agevolazioni ai fini Iva e tasse automobilistiche, portata da 2.500 a 2.800 centimetri cubici. Non sono state estese, invece, ai sordomuti e ai non vedenti le agevolazioni in tema di imposte di trascrizione e di registro riconosciute ad altre categorie di invalidi. La legge, inoltre, non ha esteso alla locazione finanziaria e al noleggio dei veicoli destinati agli invalidi le agevolazioni previste per l'acquisto. Di conseguenza, ancora oggi, i benefici si applicano solo alle cessioni di veicoli, accessori e strumenti nonché alle prestazioni di servizi indispensabili per adattare il veicolo alle esigenze personali degli utilizzatori.

Le agevolazioni fiscali previste sono:

- applicazione dell'aliquota Iva del 4% alle cessioni e importazioni di veicoli per invalidi, accessori, strumenti e alle prestazioni di servizi rese per adattare i veicoli, sia nuovi sia usati;

- detrazione dall'IRPEF dovuta dall'invalido o dal familiare cui è fiscalmente a carico di un importo pari al 19% delle spese sostenute per l'acquisto del veicolo;

- esenzione dell'imposta erariale e dell'imposta di registro per gli atti di vendita e quelli di natura dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli degli invalidi, esclusi quelli per i non vedenti e i sordomuti;

- esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Le agevolazioni fiscali sono consentite se sussistono tutte le seguenti condizioni:

- il soggetto è stato dichiarato portatore di handicap ai sensi dell'art 3 della legge 104/92, dalla commissione medica dell'ASL locale o da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.);

- la menomazione fisica riguarda soggetti con ridotte o impedite capacità motorie oppure, dal 2001 per le agevolazioni Iva e tasse automobilistiche, sordomuti e non vedenti;

- il veicolo oggetto di cessione e destinato a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti viene adattato prima della vendita per consentire la locomozione del portatore di handicap; per i veicoli destinati a sordomuti e  non vedenti non sono necessarie modifiche strutturali;

- gli adattamenti eseguiti devono essere annotati sulla carta di circolazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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