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Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della solidarietà
sociale
Decreto
21 maggio 2001, n. 308
Regolamento
concernente "Requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi
e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a
norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n.
328"
(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2001, n. 174)
Testo
in vigore dal 12 agosto 2001
IL
MINISTRO PER LA SOLIDARIETà
SOCIALE
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
Visti in particolare gli articoli 9, comma 1, lettera c), e
11, comma 1, della legge n. 328 del 2000, che prevedono la
fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi
per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
Visto l'articolo 8, comma 3, lettera f), della medesima
legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni, sulla base
dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i
criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la
vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica
o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentiti i Ministri della
sanità e per gli affari regionali;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del
9 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri n. DAS/232/UL/749 dell'8 maggio 2001, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1
- Oggetto e finalità
1.
Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi
e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla
legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici
per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili
abitazioni.
2.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n.
328 del 2000, le regioni recepiscono e integrano, in
relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati
dal presente decreto, individuando, se del caso, le
condizioni in base alle quali le strutture sono considerate
di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui
prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai
requisiti per le strutture già operanti.
Art.
2
- Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per
l'autorizzazione
1.
I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di
cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i
servizi già operanti e quelli di nuova istituzione, gestiti
dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000 che,
indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono
rivolti a:
a)
minori per interventi socio-assistenziali ed educativi
integrativi o sostitutivi della famiglia;
b)
disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari
finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di
autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
c)
anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari,
finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue
capacità di autonomia della persona e al sostegno della
famiglia;
d)
persone affette da AIDS che necessitano di assistenza
continua, e risultano prive del necessario supporto
familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare
sia temporaneamente o definitivamente impossibile o
contrastante con il progetto individuale;
e)
persone con problematiche psico-sociali che necessitano di
assistenza continua e risultano prive del necessario
supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo
familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile
o contrastante con il progetto individuale.
2.
Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di
cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del
1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del
1999, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettere b), c), d)
ed e), è rilasciata comunque in conformità a quanto
previsto dall'articolo 8-ter dello stesso decreto
legislativo.
3. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione
della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in materia di strutture
e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della
tossicodipendenza.
Art.
3
- Strutture di tipo familiare e comunità di accoglienza
di minori
1.
Le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con
funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale,
che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani,
disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i
quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente
o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto
individuale, devono possedere i requisiti strutturali
previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Per
le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità
educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti,
sono stabiliti dalle regioni.
Art.
4
- Soggetti e procedure
1.
Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, e
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, e
dall'articolo 8, comma 1, i comuni rilasciano autorizzazioni
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e
residenziale a seguito della verifica del possesso dei
requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al
presente decreto.
Art.
5
- Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e
residenziale
1.
Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle
norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione
incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti
di lavoro e dei relativi accordi integrativi, le strutture
devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 328 del
2000:
a)
ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con
l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la
partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio
e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
b)
dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di
socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere
da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia
individuale, la fruibilità e la privacy;
c)
presenza di figure professionali sociali e sanitarie
qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni
dell'utenza ospitata, così come disciplinato dalla regione;
d)
presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
e)
adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per
gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per
i minori, di un progetto educativo individuale; il piano
individualizzato ed il progetto educativo individuale devono
indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i
contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle
verifiche;
f)
organizzazione delle attività nel rispetto dei normali
ritmi di vita degli ospiti;
g)
adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei
servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13
della legge n. 328 del 2000, comprendente la
pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione
delle prestazioni ricomprese.
Art.
6
- Requisiti comuni a i servizi
1.
Ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e dei
relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore di
servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 deve
garantire il rispetto delle seguenti condizioni
organizzative, che costituiscono requisiti minimi ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera
c), della medesima legge:
a)
presenza di figure professionali qualificate in relazione
alla tipologia di servizio erogato, secondo standard
definiti dalle regioni;
b)
presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
c)
adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei
servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13
della legge n. 328 del 2000 comprendente la pubblicizzazione
delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni
ricomprese;
d)
adozione di un registro degli utenti del servizio con
l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza.
Art.
7
- Requisiti specifici delle strutture
1.
Ai fini della individuazione dei requisiti minimi delle
strutture si considerano:
a)
strutture a carattere comunitario;
b)
strutture a prevalente accoglienza alberghiera;
c)
strutture protette;
d)
strutture a ciclo diurno.
2.
Le strutture a carattere comunitario sono caratterizzate da
bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità
organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata
autonomia personale, priva del necessario supporto familiare
o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano
individualizzato di assistenza.
3.
Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono
caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media e
alta complessità organizzativa in relazione al numero di
persone ospitate,
destinate ad accogliere anziani
autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.
4.
Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta
complessità
organizzativa, destinate ad accogliere utenza non
autosufficiente.
5. Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da
diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai
bisogni dell'utenza ospitata e possono trovare collocazione
all'interno o in collegamento con una delle tipologie di
strutture di cui ai commi precedenti.
6. Oltre ai requisiti indicati agli articoli precedenti, le
strutture di cui al presente articolo devono possedere i
requisiti indicati nell'allegato A al presente decreto quale
parte integrante.
Art.
8
- Norme transitorie e finali
1.
Ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi di cui al
presente decreto, fino all'adozione di ulteriori
disposizioni regionali continuano ad applicarsi le norme
regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate
prima dell'entrata in vigore della legge n. 328 del
2000.
2.
Le strutture per anziani già operanti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, con capacità ricettiva
superiore a quella fissata nell'allegato A al presente
provvedimento e con camere fino ad un massimo di quattro
posti letto, non possono in nessun caso aumentare la capacità
ricettiva e devono comunque organizzare la propria attività
per nuclei funzionali fino a trenta ospiti.
3.
Le regioni, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1,
comma 2, adottano i tempi e le misure volte al definitivo
superamento degli istituti per minori con particolare
riguardo ai requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 328 del
2000.
4.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente
decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma,
21 maggio 2001
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 10, foglio n. 338.
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