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D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

 

  

Art. 122 - Personale degli enti pubblici

 

Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni (14).

I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste (14).

Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:

a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;

b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (14).

I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'art. 15 trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.

 

 

Art. 123 - Sistemazione definitiva del personale

 

Entro un anno dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto.

Le regioni determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici.

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizioni della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi.

Fino alla stessa data, detto personale è amministrato dell'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza.

Nel caso in cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle regioni.

Le regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali.

Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.

 

 

Art. 124 - Posizione economica del personale trasferito

 

Al personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.

La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.

 

  

Art. 125 - Affari pendenti

 

Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1° gennaio 1978.

Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

 

 

Art. 126 - Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio di Stato

 

I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.

Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.

è vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.

Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.

 

  

Art. 127 - Determinazione delle spese aggiuntive

 

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti percentuali:

a) spese di natura operativa corrente, 28 per cento;

b) spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento;

c) spese di personale ed accessori, 20 per cento;

d) spese di funzionamento, 25 per cento.

 

 

Art. 128 - Determinazione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

 

In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.

Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.

A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune e altresì integrato di un importo pari agli stanziamenti per le spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.

Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.

è fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 356 del 1976.

 

 

Art. 129 - Determinazione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281

 

I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme così trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del citato articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979.

I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.

 

 

Art. 130 - Assegnazione dei fondi ai sensi all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281

 

Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attività che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

Art. 131 - Determinazione delle spese per le funzioni delegate

 

Gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e verranno ripartiti tra le regioni con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni delegate, di concerto con il Ministro per le regioni.

Per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sarà attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

  

 

Art. 132 - Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale

 

Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il fondo di cui al precedente comma, per lo anno 1978 è stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente articolo 127.

Il Ministro per il tesoro ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.

 

 

Art. 133 - Assegnazione di quote aggiuntive

 

Le regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura di nuovi oneri che graveranno su di essi.

Fino a quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale - determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai sensi del presente decreto.

Salvo quando disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.

 

 

Art. 134 - Modalità della soppressione e riduzione dei capitoli di bilancio

 

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.

  

 

Art. 135 - Copertura finanziaria

 

All'onere derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con la dotazione del cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

 

 

Art. 136 - Funzioni già trasferite alle regioni

 

Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.

 

 

Art. 137 - Efficacia delle norme

 

Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978.

 


(14) I presenti commi primo, secondo, terzo così sostituiscono gli originari commi 1 - 4 per effetto dell'art. 1-terdecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in L. 21 ottobre 1978, n. 461.

 

 

    

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