Art.
41. - Norme transitorie
1. L'esercizio delle funzioni
delegate, da parte degli enti gestori, è operante dalla
data stabilita dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle
esigenze organizzative e funzionali degli enti gestori; fino
a tale data continuano ad applicarsi le norme vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente legge la Giunta provinciale provvede:
a) ad individuare gli ambiti territoriali
di cui al comma 6 dell'articolo 20;
b) ad adottare i regolamenti tipo per la
disciplina dei servizi e per l'organizzazione e il
funzionamento della struttura preposta alla gestione
tecnico-amministrativa istituita ai sensi del comma 1
dell'articolo 20;
c) a fissare i criteri per la definizione
delle piante organiche degli enti gestori;
d) ad adottare il regolamento in ordine
all'autorizzazione al funzionamento delle strutture
residenziali e semiresidenziali di cui al comma 1
dell'articolo 35;
e) ad adottare lo schema tipo di
convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 38;
f) a provvedere in ordine agli adempimenti
di cui all'articolo 39;
g) ad approvare il primo piano provinciale
socio-assistenziale.
3. Ai fini della approvazione del primo
piano socio-assistenziale si prescinde dagli adempimenti di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12.
4. Nella prima applicazione della presente
legge il riparto e l'assegnazione dei finanziamenti agli
enti delegati sono disposti sulla base di criteri
appositamente stabiliti dalla Giunta provinciale, tenendo
conto del livello di spesa sostenuta negli anni precedenti
dagli enti che hanno erogato prestazioni o effettuato
interventi socio-assistenziali a favore della popolazione di
ciascun comune.
5. Entro i sei mesi successivi al termine
previsto dal comma 2 del presente articolo gli enti gestori:
a) approvano, sulla base dei regolamenti
tipo adottati dalla Giunta provinciale, i regolamenti per la
disciplina dei servizi e per l'organizzazione e il
funzionamento della struttura tecnico-amministrativa di cui
al comma 1 dell'articolo 20;
b) provvedono in ordine agli adempimenti
per la definizione delle piante organiche secondo quanto
stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi della lettera e)
del comma 2 del presente articolo.
6. In sede di prima costituzione del
comitato provinciale per la programmazione
socio-assistenziale, la nomina dei componenti di cui alle
lettere l) e m) del comma 2 dell'articolo 17 avviene su
designazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono,
attraverso il finanziamento provinciale, alla realizzazione
dei servizi socio-assistenziali. Analogamente, in sede di detta
costituzione, la designazione dei componenti di cui alle
lettere p) e q) dell'articolo 17, avviene da parte delle
associazioni già costituite al 31 dicembre 1990.
7. La Giunta provinciale è autorizzata a
disporre tutte le ulteriori modalità per il passaggio delle
funzioni.
Art.
42. - Disposizioni per la formazione, l'aggiornamento e la
riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali
1.
In attesa di un'organica disciplina della formazione degli
operatori dei servizi socio-assistenziali, le disposizioni
contenute nella legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14,
come modificata dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
provinciale 29 agosto 1983, n. 30 e dall'articolo 32
della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33,
concernenti l'istituzione, l'organizzazione e la gestione
delle scuole e dei corsi di formazione professionale per
operatori sanitari si estendono, in quanto applicabili, alle
scuole ed ai corsi per la formazione degli operatori dei
servizi socio-assistenziali.
2. Il servizio attività
socio-assistenziali rilascia ai candidati che abbiano
superato positivamente l'esame finale della scuola per
operatore socio-assistenziale dei servizi domiciliari e
tutelari istituita con deliberazione della Giunta
provinciale n. 38 del 9 gennaio 1989 ai sensi dell'articolo
20 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14,
l'attestato di qualifica valido ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 novembre 1973, n. 689. L'attestato è
sottoscritto dall'assessore competente in materia e dal
funzionario responsabile della scuola.
3. A decorrere dalla data di approvazione
del primo piano socio- assistenziale di cui all'articolo 12,
le indicazioni del piano medesimo relative alla formazione,
all'aggiornamento e alla riqualificazione degli operatori
dei servizi socio-assistenziali, nonché le determinazioni
previste in proposito dall'articolo 14, sostituiscono i
piani annuali previsti dall'articolo 1 della legge
provinciale 24 agosto 1989, n. 5, per la programmazione
delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo
1978, n. 14, e successive modificazioni.
Art.
43. - Deposizione per l'esercizio delle funzioni già svolte
dall'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi
1.
In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
469, le funzioni già svolte dall'Ente nazionale per
lavoratori rimpatriati e profughi nel territorio della
provincia autonoma di Trento sono assunte da quest'ultima a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge. Le suddette funzioni
sono esercitate dalla Provincia a norma delle leggi
provinciali vigenti in materia di assistenza e beneficenza
pubblica e nei limiti delle autorizzazioni di spesa recate
dalle leggi medesime, fino a quando sarà data attuazione a
quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.
2. I beni mobili ed immobili dell'ente di
cui al comma 1, già adibiti all'esercizio delle funzioni
ivi indicate, sono trasferiti al patrimonio della Provincia
ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.
3. Con effetto dalla data che sarà
stabilita ai sensi dell'articolo 41, le funzioni di cui al
comma 1 sono delegate ai comuni, che provvederanno al loro
esercizio secondo le modalità di cui all'articolo 10
nell'ambito della disciplina degli interventi assistenziali
stabilita dalla presente legge.
Art.
44. - Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale
31 ottobre 1983 n. 35
(Omissis).
Art.
45. - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale
31 ottobre 1983 n. 35
(Omissis).
Art.
46. - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale
31 ottobre 1983 n. 35
(Omissis).
Art.
47. - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale
15 marzo 1983 n. 6
(Omissis).
Art.
48. - Disposizioni transitorie per l'esercizio di funzioni
da parte dei comprensori
1.
A decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale e
fino alla data stabilita dalla stessa Giunta ai sensi del
comma 1 dell'articolo 41 della presente legge i comprensori
provvedono direttamente, avvalendosi della propria ordinaria
struttura organizzativa, all'esercizio delle seguenti
funzioni e attività: a) funzioni di natura socio-assistenziale
di cui all'articolo 8 della legge provinciale 25
settembre 1978, n. 40;
b) funzioni di natura socio-assistenziale
di cui agli articoli 4 e 7 della legge provinciale 29
agosto 1977, n. 20;
c) attività di assistenza sociale comprese
tra le funzioni in materia di tutela della salute mentale
trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi
dell'articolo 29, secondo comma, della legge provinciale 6
dicembre 1980, n. 33.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1 i comprensori si avvalgono, oltre che di
personale da essi dipendente, del personale iscritto nei
ruoli nominativi provinciali del personale del servizio
sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risulti addetto all'esercizio delle
funzioni sopra indicate nell'ambito della struttura
organizzativa delle unità sanitarie locali. Detto
personale, individuato dall'amministratore straordinario
dell'unità sanitaria locale interessata di concerto con la
giunta del rispettivo comprensorio, viene messo a
disposizione del comprensorio stesso con provvedimento del
predetto amministratore straordinario in attesa del
trasferimento che sarà disposto con la legge di cui al
comma 2 dell'articolo 21. L'unità sanitaria locale continua
a provvedere all'amministrazione del personale medesimo
sotto il profilo giuridico, economico e previdenziale. I
relativi oneri sono rimborsati dal comprensorio alla stessa
unità sanitaria locale.
3. La responsabilità inerente al
coordinamento delle funzioni e attività di cui al comma 1
è affidata, in via temporanea, dalla giunta comprensoriale
ad un dipendente del comprensorio ovvero dell'unità
sanitaria locale, scelto tra il personale di cui al comma 2,
individuato sulla base di criteri definiti a livello
provinciale d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, tenuto conto del servizio
eventualmente prestato in qualità di responsabile o
coordinatore dei servizi sociali. In relazione a tale
specifico incarico compete al suddetto dipendente una
indennità mensile, corrisposta dal comprensorio nella
misura stabilita dalla Giunta provinciale entro il limite
massimo di lire 350.000.
4. A decorrere dalla data stabilita ai
sensi del comma 1 cessano di applicarsi il terzo e il quarto
comma dell'articolo 14 della legge provinciale 6 dicembre
1980, n. 33.
5. Per il finanziamento delle funzioni e
delle attività di cui al comma 1 si applicano, in quanto
compatibili, i criteri e le modalità previsti dall'articolo
11 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40.
All'erogazione dei fondi assegnati si provvede secondo le
disposizioni dello stesso articolo 11 in base a fabbisogni
trimestrali di cassa.
6. Per il finanziamento delle medesime
funzioni e attività, relativamente all'esercizio
finanziario 1991, la Giunta provinciale provvede a
rideterminare il riparto dei fondi assegnati alle unità
sanitarie locali per l'anno 1991 e ad individuare il
fabbisogno finanziario da assegnare ai comprensori, tenuto
conto dei rispettivi periodi di effettivo esercizio
dell'attività. Per l'erogazione dei finanziamenti ai
comprensori, limitatamente all'anno 1991, si può provvedere
anche con cadenze diverse da quelle previste al comma 5.
7. L'amministratore straordinario dell'unità
sanitaria locale di concerto con la giunta del rispettivo
comprensorio individua i beni utilizzati per lo svolgimento
delle funzioni e delle attività esercitate ai sensi del
comma 1 da destinarsi per l'esercizio delle medesime
funzioni e attività da parte del comprensorio.
Art.
49. - Abrogazione di norme preesistenti
1. Le norme di legge vigenti
relative alle funzioni in materia socio- assistenziale
esercitate dalla Provincia o delegate ai sensi della
presente legge si intendono sostituite, per quanto concerne
la determinazione e la programmazione dei tipi, modalità e
criteri di intervento dalle disposizioni della presente
legge.
2. A decorrere dalla data in cui è
operante la delega delle funzioni in materia
socio-assistenziale sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 14, la lettera b) del primo
comma dell'articolo 17 e l'articolo 22 della legge
provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, concernente «Disciplina
del servizio sanitario provinciale»;
b) il secondo e terzo comma dell'articolo
18 della legge provinciale 29 ottobre 1983, n. 34,
concernente «Norme per la prevenzione, cura e
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo»;
c) l'articolo 7 della legge provinciale 10
novembre 1983, n. 38, concernente «Riconoscimento,
valorizzazione e disciplina del volontariato».
3. A decorrere dalla data in cui è
operante la delega delle funzioni in materia
socio-assistenziale cessa la gestione unificata
dell'assistenza domiciliare da parte degli enti previsti
dall'articolo 8 della legge provinciale 25 settembre
1978, n. 40.
4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale
30 gennaio 1982, n. 5, concernente «Ulteriori provvedimenti
in favore dei lavoratori SLOI».
5. A decorrere dalla data di approvazione del primo
piano socio-assistenziale, i capi III e IV del titolo I
della legge 19 agosto 1973, n. 28, come modificati ed
integrati dalla legge provinciale 30 novembre 1974, n. 40,
dall'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979,
n. 8, e dall'articolo 13 della legge provinciale 18 giugno
1990, n. 16, sono abrogati. Per i contributi relativi ad
opere già incluse nei programmi di cui all'articolo 11
della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, approvati
anteriormente alla predetta data continuano ad applicarsi le
precedenti disposizioni.
Art.
50. - Autorizzazioni di spesa
1.
Per la costituzione del fondo di cui al comma 1
dell'articolo 40, a decorrere dall'esercizio finanziario
1993 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con
legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle
previsioni recate dal bilancio pluriennale.
2. Per la stipulazione delle polizze di
assicurazione di cui al comma 4 dell'articolo 28, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1993 e disposto
annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in
misura comunque non superiore alle previsioni recate dal
bilancio pluriennale.
3. Per la concessione dei contributi di cui
all'articolo 34, a decorrere dall'esercizio finanziario 1933
è disposto annualmente apposito stanziamento con legge di
bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni
recate dal bilancio pluriennale.
4. Con successive leggi provinciali si
provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui
agli articoli 36 e 37.
5. Agli oneri derivanti dalla applicazione
dell'articolo 32 si provvederà con apporti aggiuntivi a
carico del bilancio provinciale da stabilirsi con successive
leggi provinciali.
Art.
51. - Copertura degli oneri
1.
Alla copertura dell'onere, valutato nell'importo di lire
59.190.000.000 derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e
3 dell'articolo 50, a carico dell'esercizio finanziario
1993, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità
di pari importo derivanti dalle previsioni di spesa iscritte
nel settore funzionale «Sicurezza sociale», programma «Sicurezza
sociale», area di intervento «Assistenza» del bilancio
pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge
provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
2. Alla copertura del maggiore onere,
valutato nell'importo di lire 20.000.000, derivante
dall'applicazione del comma 10 dell'articolo 19 e degli
articoli 44 e 45, a carico dell'esercizio finanziario 1992,
si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari
importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di
spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione
generale», programma «Amministrazione generale», area di
attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale
1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28
gennaio 1991, n. 3.
3. Per gli esercizi successivi si provvede
secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della
Provincia.
Art.
52. - Variazione di bilancio
1.
Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per
l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della
legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono introdotte le
seguenti variazioni: (Omissis).
2. Nello stato di previsione delle spese di
bilancio pluriennale 1991- 1993 di cui all'articolo 14 della
legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui
all'articolo 51 sono portate in diminuzione delle «Spese
per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per
leggi operanti» nei settori funzionali, programmi ed aree
di intervento e di attività indicati ai commi 1 e 2 del
medesimo articolo 51.
(2) Comma così modificato dall'art. 38 della
L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 38 della L.P. 3 febbraio
1995, n. 1.
(5) Comma abrogato dall'art. 18 della L.P. 7
agosto 1995, n. 8.
(6) Lettera così sostituita dall'art. 18 della
L.P. 7 agosto 1995, n. 8.
(7) Articolo inserito dall'art. 18 della L.P. 7
agosto 1995, n. 8.