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Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1

  

 

Art. 95. - Sostituzione dei comitati amministrativi ex E.C.A.

 

1. In attesa della Legge statale di riforma della pubblica assistenza, i comitati amministrativi dei disciolti E.C.A. in carica alla data dell'entrata in vigore della L.R. 9 marzo 1978, n. 23 e da questa prorogati per provvedere all'amministrazione delle relative II.PP.A.B. concentrate o amministrate, cessano dall'esercizio delle loro funzioni e sono sostituiti da collegi commissariali eletti secondo quanto previsto dai successivi commi.

 

2. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i consigli comunali interessati deliberano la nomina dei componenti dei collegi commissariali di cui al comma precedente, nell'osservanza delle norme già vigenti per la composizione e l'elezione dei comitati amministrativi dei disciolti E.C.A.

 

3. Per le nomine di detti collegi si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 10, 11 e 14 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, nonché all'art. 3, primo comma, della L. 23 aprile 1981, n. 154.

 

4. L'insediamento dei collegi commissariali e il passaggio di consegne dagli attuali componenti in carica deve avere luogo entro il trentesimo giorno successivo alla data di esecutività delle deliberazioni di nomina.

 

5. I collegi commissariali di cui al presente articolo conservano le funzioni esercitate dai comitati amministrativi dei disciolti E.C.A. ai sensi dell'art. 6, primo comma, della L.R. 9 marzo 1978, n. 23, limitatamente all'amministrazione delle relative II.PP.A.B. concentrate o amministrate.

 

6. I Comuni e i collegi commissariali sono tenuti ad inviare, entro otto giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale ed agli E.R. cui spettano le funzioni di vigilanza previste dalla lettera a), primo comma, del precedente art. 54, copia delle deliberazioni di nomina e comunicazione dell'avvenuto insediamento dei collegi stessi.

 

7. Nel caso in cui le nomine e l'insediamento dei componenti dei collegi commissariali non siano stati effettuati entro i termini previsti dai precedenti secondo e quarto comma, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla nomina di un commissario temporaneo delle istituzioni concentrate o amministrate, dandone comunicazione agli E.R. di cui al comma precedente.

 

 

Art. 96. - Norme transitorie per l'assistenza ai minori e agli incapaci, nonché per l'affidamento familiare

 

1. Fino a quando non sarà assunta la deliberazione di cui al precedente art. 14, le funzioni previste dai precedenti artt. 80, 81 e 82 sono esercitate dagli E.R.

 

2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, qualora le suddette funzioni siano già adeguatamente assicurate da parte di singoli Comuni, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, può disporre che il loro esercizio sia mantenuto a livello comunale, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

 

 

Art. 97. - Norma finanziaria

 

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990, i fondi a disposizione della Regione per i servizi socio-assistenziali sono finalizzati al finanziamento:

1) delle attività socio-assistenziali di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali;

2) degli interventi continuativi per investimenti nel campo socio- assistenziale;

3) delle attività socio-assistenziali di parte corrente per programmi di sviluppo;

4) degli interventi per investimenti una tantum nel campo socio- assistenziale;

5) delle spese di investimento in capitale per programmi di sviluppo per la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale di cui al precedente art. 47 - terzo comma;

6) delle spese di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali per la realizzazione di interventi diretti della Regione per attività socio-assistenziali;

7) delle attività delegate e subdelegate svolte dalle Amministrazioni Provinciali e dagli E.R. in materia di autorizzazione e di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali;

8) delle attività svolte dalle Amministrazioni Provinciali di cui al precedente art. 16 in materia di assistenza alla maternità ed infanzia;

9) delle attività svolte dalle Amministrazioni Provinciali per il supporto tecnico di cui al precedente art. 16, finalizzato alla formazione e all'aggiornamento del personale nel settore socio-assistenziale;

10) degli interventi per la formazione e riqualificazione del personale socio-assistenziale di cui al precedente art. 31;

11) degli interventi per esigenze straordinarie di cui al precedente art. 42 - primo comma, lett. d) -, finalizzate ad attività socio- assistenziali di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte dai Comuni singoli o associati, enti ed istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni private e di volontariato;

12) degli interventi per iniziative sperimentali e relativi interventi straordinari aggiuntivi, di cui al precedente art. 42 - primo comma, lett. e), finalizzati ad attività socio-assistenziali di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte direttamente dalla Regione, da Comuni singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni private e di volontariato.

 

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990, per le finalità di cui ai punti 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) del precedente primo comma, si provvederà alla determinazione della spesa con Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, a norma dell'art. 22 - primo comma - della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

 

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego delle somme che verranno stanziate sui seguenti capitoli:

A. Capitoli di nuova istituzione

1) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 2, parte 1, è istituito il cap. 2.2.2.1.2908 «Contributi per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone a rischio di emarginazione e per l'eliminazione di barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone portatrici di handicap» per le spese previste dall'art. 74, II comma, lettera c);

2) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, parte 1, è istituito il cap. 2.2.4.1.2909 «Spese dirette per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 31;

3) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, parte 1, è istituito il cap. 2.2.4.1.2910 «Spese dirette della Regione per iniziative sperimentali, ricerche sociali e relative consulenze, informazione in campo socio- assistenziale» per le spese previste dall'art. 42, I comma, lettera e);

4) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5, parte 1, è istituito il cap. 2.2.5.1.2911 «Contributi agli E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati per l'esecuzione di opere non differibili per motivi di igiene e sicurezza in strutture socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 45 bis, I comma, lett. a);

5) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5, parte 2, è istituito il cap. 2.2.5.2.2912 «Contributi agli E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati per la sperimentazione di innovazioni progettuali ed organizzative nel campo dell'edilizia sociale» per le spese previste dall'art. 45 bis, I comma, lett. b);

6) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5, parte 2, è istituito il cap. 2.2.5.2.2913 «Contributi agli E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di opere edilizie in campo socio-assistenziale» per le spese previste dagli art. 42, lett. c) e art. 45, I comma, lett. c);

7) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5, parte 1, è istituito il cap. 2.2.5.1.2914 «Contributi agli E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati per l'acquisto di attrezzature ed arredi relativi a strutture socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 44, II comma;

 

B. Capitoli già esistenti

1) 2.2.1.1.2760 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per gli asili nido» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 76;

2) 2.2.1.1.2762 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri di aggregazione giovanile per minori» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 77, III comma, lett. c);

3) 2.2.1.1.2764 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri ricreativi diurni per minori» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lettera a) e 78, I comma, lett. c);

4) 2.2.1.1.2766 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità alloggio e centri di pronto intervento per minori» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a), 83 e 85;

5) 2.2.1.1.2768 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'affido di minori conseguente a provvedimenti della Magistratura Minorile» per le spese previste dagli artt. 42, I comma lett. a), 80, 81 ed 82;

6) 2.2.1.2.2761 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per gli asili nido» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. b) e art. 76;

7) 2.2.1.2.2763 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri di aggregazione giovanile per minori» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. b) e 77, III comma, lett. c);

8) 2.2.1.2.2765 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri ricreativi diurni per minori» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. b) e 78, I comma lett. c);

9) 2.2.1.2.2767 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità alloggio e centri di pronto intervento per minori»; per le spese previste dagli artt. 42, II comma, lett. b), 83 e 85;

10) 2.2.2.1.2770 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri socio-educativi per handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 77, III comma, lett. a);

11) 2.2.2.1.2772 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri residenziali e centri di pronto intervento per handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a), 83 e 88;

12) 2.2.2.1.2774 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità alloggio per handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 85;

13) 2.2.2.1.2776 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'inserimento lavorativo per handicappati e persone a rischio di emarginazione» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 79;

14) 2.2.2.2.2771 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri socio-educativi per handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. b) e 77, III comma, lett. a);

15) 2.2.2.2.2773 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri residenziali e per i centri di pronto intervento per handicappati» di cui agli artt. 42, I comma, lett. b), 83 e 88;

16) 2.2.2.2.2775 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità alloggio per handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. b) e 85;

17) 2.2.3.1.1068 «Assegnazione al Comune di Milano del contributo a favore della casa per musicisti, fondazione Giuseppe Verdi» per le spese previste dall'art. 42;

18) 2.2.3.1.2777 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'assistenza domiciliare» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 73;

19) 2.2.3.1.2779 «Contributo ai Comuni per il sostegno alla gestione delle strutture ex O.N.P.I. - O.N.I.G. - U.I.C.» per le spese previste dall'art. 94 octies;

20) 2.2.3.2.2778 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'assistenza domiciliare» per le spese previste dall'art. 42, I comma, lett. b) e art. 73;

21) 2.2.4.1.2070 «Spese di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali per la realizzazione di interventi diretti della Regione per attività socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 40;

22) 2.2.4.1.2071 «Rimborso alle Province e agli enti responsabili di zona degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate in materia di autorizzazione e di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 48;

23) 2.2.4.1.2072 «Contributi alle Province per gli oneri derivanti dal supporto tecnico finalizzato ad attività di formazione e di aggiornamento del personale nel settore socio-assistenziale» per le spese previste dall'art. 16, V comma, lett. b);

24) 2.2.4.1.2073 «Contributi alle Province per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza alla maternità e alla infanzia loro trasferite a seguito dello scioglimento dell'ex ente O.N.M.I.» per le spese previste dall'art. 16, V comma, lett. a);

25) 2.2.4.1.2074 «Contributo ad organizzazioni di volontariato operanti in campo socio-assistenziale e ad associazioni che tutelano gli interessi morali e materiali delle persone in stato di bisogno (art. 42, I comma, lett. d), III e IV alinea, L.R. 1/86)» per le spese previste dall'art. 42 I comma, lett. d);

26) 2.2.4.1.2075 «Contributi per iniziative di carattere sperimentale e relativi contributi straordinari aggiuntivi per attività socio- assistenziali di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte da enti regionali, Comuni singoli, enti e istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private e di volontariato e da privati» per le spese previste dall'art. 42, I comma, lett. e);

27) 2.2.4.1.2780 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per l'esercizio delle funzioni di assistenza generica e per esigenze straordinarie» per le spese previste dall'art. 42, I comma, lett. a);

28) 2.2.4.1.2781 «Contributo alle U.S.S.L. per la perequazione di finanziamenti relativi al mantenimento di servizi socio-assistenziali» di cui all'art. 42, I comma lett. b);

29) 2.2.4.1.2782 «Contributo ai Comuni relativo agli oneri del personale loro trasferito dagli EE.NN. operanti in campo socio- assistenziale disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77» per le spese previste dall'art. 42;

30) 2.2.4.1.2783 «Contributo alle U.S.S.L. per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per il sostegno degli oneri non gravanti sul F.S.N. relativi al personale del servizio sociale delle U.S.S.L. addetto ad attività di programmazione e di coordinamento» per le spese previste dall'art. 24, VI comma;

31) 2.2.5.2.2078 «Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati per investimenti in opere relative ai servizi socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 44;

32) 2.2.5.2.2079 «Spese dirette di investimento per la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale utilizzati per servizi socio-assistenziali - finanziamento con mezzi regionali -» per le spese previste dall'art. 47, III comma.

 

4. Tra i capitoli di cui ai sottoelencati gruppi, possono essere effettuate variazioni compensative nei modi previsti dall'art. 36, settimo comma quinquies, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dall'art. 16 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55:

a) gruppo capitoli 2.2.2.1.2908:

- capitolo 2.2.2.1.2908 «Contributi per l'inserimento sociale lavorativo delle persone a rischio di emarginazione e per l'eliminazione di barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone portatrici di handicap»;

- capitolo 2.2.5.1.2911 «Contributi agli E.R.S.Z., agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per l'esecuzione di opere non differibili per motivi di igiene e sicurezza in strutture socio-assistenziali»;

- capitolo 2.2.5.1.2914 «Contributi agli E.R.S.Z., agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per l'acquisto di attrezzature ed arredi relativi a strutture socio-assistenziali»;

b) gruppo capitoli 2.2.5.2.2078:

- capitolo 2.2.5.2.2078 «Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli E.R.S.Z., agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati, per la realizzazione di interventi in campo socio-assistenziale»;

- capitolo 2.2.5.2.2079 «Spese dirette di investimento per la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale utilizzati per servizi socio-assistenziali - finanziamento con mezzi regionali -»;

- capitolo 2.2.5.2.2912 «Contributi agli E.R.S.Z., agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per la sperimentazione di innovazioni progettuali ed organizzative nel campo dell'edilizia sociale»;

- capitolo 2.2.5.2.2913 «Contributi agli E.R.S.Z. agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di opere edilizie in campo socio- assistenziale»;

c) gruppo capitoli 2.2.4.1.2075:

- capitolo 2.2.4.1.2910 «Spese dirette della Regione per iniziative sperimentali, ricerche sociali e relative consulenze, informazione in campo socio-assistenziale»;

- capitolo 2.2.4.1.2075 «Contributi per iniziative di carattere sperimentale e relativi contributi straordinari aggiuntivi per attività socio-assistenziali di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte da enti regionali, Comuni singoli, enti e istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private e di volontariato e da privati».

 

5. Il capitolo 2.2.4.1.2909 è inserito nel gruppo capitoli 2760 di cui alla L.R. 10 aprile 1989, n. 8, ai fini delle variazioni compensative (7).

  


(7) Articolo così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

 

 

 

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