1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1990, i fondi a disposizione della Regione per i
servizi socio-assistenziali sono finalizzati al
finanziamento:
1) delle attività socio-assistenziali di
parte corrente per l'adempimento di funzioni normali;
2) degli interventi continuativi per
investimenti nel campo socio- assistenziale;
3) delle attività socio-assistenziali di
parte corrente per programmi di sviluppo;
4) degli interventi per investimenti una
tantum nel campo socio- assistenziale;
5) delle spese di investimento in capitale
per programmi di sviluppo per la ristrutturazione di
immobili di proprietà regionale di cui al precedente art.
47 - terzo comma;
6) delle spese di parte corrente per
l'adempimento di funzioni normali per la realizzazione di
interventi diretti della Regione per attività
socio-assistenziali;
7) delle attività delegate e subdelegate
svolte dalle Amministrazioni Provinciali e dagli E.R. in
materia di autorizzazione e di vigilanza sulle strutture e
sui servizi socio-assistenziali;
8) delle attività svolte dalle
Amministrazioni Provinciali di cui al precedente art. 16 in
materia di assistenza alla maternità ed infanzia;
9) delle attività svolte dalle
Amministrazioni Provinciali per il supporto tecnico di cui
al precedente art. 16, finalizzato alla formazione e
all'aggiornamento del personale nel settore
socio-assistenziale;
10) degli interventi per la formazione e
riqualificazione del personale socio-assistenziale di cui al
precedente art. 31;
11) degli interventi per esigenze
straordinarie di cui al precedente art. 42 - primo comma,
lett. d) -, finalizzate ad attività socio- assistenziali di
parte corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte
dai Comuni singoli o associati, enti ed istituzioni
pubbliche, enti ed organizzazioni private e di volontariato;
12) degli interventi per iniziative
sperimentali e relativi interventi straordinari aggiuntivi,
di cui al precedente art. 42 - primo comma, lett. e),
finalizzati ad attività socio-assistenziali di parte
corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte
direttamente dalla Regione, da Comuni singoli o associati,
enti e istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni private
e di volontariato.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario
1990, per le finalità di cui ai punti 1), 2), 3), 6), 7),
8), 9), 10), 11), 12) del precedente primo comma, si
provvederà alla determinazione della spesa con Legge di
approvazione del bilancio dei singoli esercizi, a norma
dell'art. 22 - primo comma - della L.R. 31 marzo 1978, n.
34.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione
della presente Legge si provvederà, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1990 e per gli anni successivi,
mediante impiego delle somme che verranno stanziate sui
seguenti capitoli:
A.
Capitoli di nuova istituzione
1) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 2,
parte 1, è istituito il cap. 2.2.2.1.2908 «Contributi per
l'inserimento sociale e lavorativo delle persone a rischio
di emarginazione e per l'eliminazione di barriere
architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di
persone portatrici di handicap» per le spese previste
dall'art. 74, II comma, lettera c);
2) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4,
parte 1, è istituito il cap. 2.2.4.1.2909 «Spese dirette
per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione
degli operatori dei servizi socio-assistenziali» per le
spese previste dall'art. 31;
3) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4,
parte 1, è istituito il cap. 2.2.4.1.2910 «Spese dirette
della Regione per iniziative sperimentali, ricerche sociali
e relative consulenze, informazione in campo socio-
assistenziale» per le spese previste dall'art. 42, I comma,
lettera e);
4) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5,
parte 1, è istituito il cap. 2.2.5.1.2911 «Contributi agli
E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati
per l'esecuzione di opere non differibili per motivi di
igiene e sicurezza in strutture socio-assistenziali» per le
spese previste dall'art. 45 bis, I comma, lett. a);
5) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5,
parte 2, è istituito il cap. 2.2.5.2.2912 «Contributi agli
E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati
per la sperimentazione di innovazioni progettuali ed
organizzative nel campo dell'edilizia sociale» per le spese
previste dall'art. 45 bis, I comma, lett. b);
6) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5,
parte 2, è istituito il cap. 2.2.5.2.2913 «Contributi agli
E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati
per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla
realizzazione di opere edilizie in campo socio-assistenziale»
per le spese previste dagli art. 42, lett. c) e art. 45, I
comma, lett. c);
7) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5,
parte 1, è istituito il cap. 2.2.5.1.2914 «Contributi agli
E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati
per l'acquisto di attrezzature ed arredi relativi a
strutture socio-assistenziali» per le spese previste
dall'art. 44, II comma;
B.
Capitoli già esistenti
1) 2.2.1.1.2760 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi
socio-assistenziali e, in via prioritaria, per gli asili
nido» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett.
a) e 76;
2) 2.2.1.1.2762 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi
socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri di
aggregazione giovanile per minori» per le spese previste
dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 77, III comma, lett. c);
3) 2.2.1.1.2764 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi
socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri
ricreativi diurni per minori» per le spese previste dagli
artt. 42, I comma, lettera a) e 78, I comma, lett. c);
4) 2.2.1.1.2766 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi
socio-assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità
alloggio e centri di pronto intervento per minori» per le
spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a), 83 e 85;
5) 2.2.1.1.2768 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi
socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'affido di
minori conseguente a provvedimenti della Magistratura
Minorile» per le spese previste dagli artt. 42, I comma
lett. a), 80, 81 ed 82;
6) 2.2.1.2.2761 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali
e, in via prioritaria, per gli asili nido» per le spese
previste dagli artt. 42, I comma, lett. b) e art. 76;
7) 2.2.1.2.2763 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali
e, in via prioritaria, per i centri di aggregazione
giovanile per minori» per le spese previste dagli artt. 42,
I comma, lett. b) e 77, III comma, lett. c);
8) 2.2.1.2.2765 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali
e, in via prioritaria, per i centri ricreativi diurni per
minori» per le spese previste dagli artt. 42, I comma,
lett. b) e 78, I comma lett. c);
9) 2.2.1.2.2767 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali
e, in via prioritaria, per le comunità alloggio e centri di
pronto intervento per minori»; per le spese previste dagli
artt. 42, II comma, lett. b), 83 e 85;
10) 2.2.2.1.2770 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi
socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri
socio-educativi per handicappati» per le spese previste
dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 77, III comma, lett. a);
11) 2.2.2.1.2772 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi
socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri
residenziali e centri di pronto intervento per handicappati»
per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a), 83
e 88;
12) 2.2.2.1.2774 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi
socio-assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità
alloggio per handicappati» per le spese previste dagli artt.
42, I comma, lett. a) e 85;
13)
2.2.2.1.2776 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il
mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via
prioritaria, per l'inserimento lavorativo per handicappati e
persone a rischio di emarginazione» per le spese previste
dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 79;
14) 2.2.2.2.2771 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali
e, in via prioritaria, per i centri socio-educativi per
handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I
comma, lett. b) e 77, III comma, lett. a);
15) 2.2.2.2.2773 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali
e, in via prioritaria, per i centri residenziali e per i
centri di pronto intervento per handicappati» di cui agli
artt. 42, I comma, lett. b), 83 e 88;
16) 2.2.2.2.2775 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali
e, in via prioritaria, per le comunità alloggio per
handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I
comma, lett. b) e 85;
17) 2.2.3.1.1068 «Assegnazione al Comune
di Milano del contributo a favore della casa per musicisti,
fondazione Giuseppe Verdi» per le spese previste dall'art.
42;
18) 2.2.3.1.2777 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi
socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'assistenza
domiciliare» per le spese previste dagli artt. 42, I comma,
lett. a) e 73;
19) 2.2.3.1.2779 «Contributo ai Comuni per
il sostegno alla gestione delle strutture ex O.N.P.I. -
O.N.I.G. - U.I.C.» per le spese previste dall'art. 94
octies;
20) 2.2.3.2.2778 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali
e, in via prioritaria, per l'assistenza domiciliare» per le
spese previste dall'art. 42, I comma, lett. b) e art. 73;
21) 2.2.4.1.2070 «Spese di parte corrente
per l'adempimento di funzioni normali per la realizzazione
di interventi diretti della Regione per attività
socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 40;
22) 2.2.4.1.2071 «Rimborso alle Province e
agli enti responsabili di zona degli oneri sostenuti per
l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate in materia
di autorizzazione e di vigilanza sulle strutture e sui
servizi socio-assistenziali» per le spese previste
dall'art. 48;
23) 2.2.4.1.2072 «Contributi alle Province
per gli oneri derivanti dal supporto tecnico finalizzato ad
attività di formazione e di aggiornamento del personale nel
settore socio-assistenziale» per le spese previste
dall'art. 16, V comma, lett. b);
24) 2.2.4.1.2073 «Contributi alle Province
per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza alla
maternità e alla infanzia loro trasferite a seguito dello
scioglimento dell'ex ente O.N.M.I.» per le spese previste
dall'art. 16, V comma, lett. a);
25) 2.2.4.1.2074 «Contributo ad
organizzazioni di volontariato operanti in campo
socio-assistenziale e ad associazioni che tutelano gli
interessi morali e materiali delle persone in stato di
bisogno (art. 42, I comma, lett. d), III e IV alinea, L.R.
1/86)» per le spese previste dall'art. 42 I comma, lett.
d);
26) 2.2.4.1.2075 «Contributi per
iniziative di carattere sperimentale e relativi contributi
straordinari aggiuntivi per attività socio- assistenziali
di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali
svolte da enti regionali, Comuni singoli, enti e istituzioni
pubbliche, enti e organizzazioni private e di volontariato e
da privati» per le spese previste dall'art. 42, I comma,
lett. e);
27) 2.2.4.1.2780 «Contributo alle U.S.S.L.
ed ai Comuni per l'esercizio delle funzioni di assistenza
generica e per esigenze straordinarie» per le spese
previste dall'art. 42, I comma, lett. a);
28) 2.2.4.1.2781 «Contributo alle U.S.S.L.
per la perequazione di finanziamenti relativi al
mantenimento di servizi socio-assistenziali» di cui
all'art. 42, I comma lett. b);
29) 2.2.4.1.2782 «Contributo ai Comuni
relativo agli oneri del personale loro trasferito dagli
EE.NN. operanti in campo socio- assistenziale disciolti ai
sensi del D.P.R. 616/77» per le spese previste
dall'art. 42;
30) 2.2.4.1.2783 «Contributo alle U.S.S.L.
per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in
via prioritaria, per il sostegno degli oneri non gravanti
sul F.S.N. relativi al personale del servizio sociale delle
U.S.S.L. addetto ad attività di programmazione e di
coordinamento» per le spese previste dall'art. 24, VI
comma;
31) 2.2.5.2.2078 «Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e
organismi privati per investimenti in opere relative ai
servizi socio-assistenziali» per le spese previste
dall'art. 44;
32) 2.2.5.2.2079 «Spese dirette di
investimento per la ristrutturazione di immobili di proprietà
regionale utilizzati per servizi socio-assistenziali -
finanziamento con mezzi regionali -» per le spese previste
dall'art. 47, III comma.
4.
Tra i capitoli di cui ai sottoelencati gruppi, possono
essere effettuate variazioni compensative nei modi previsti
dall'art. 36, settimo comma quinquies, della L.R. 31 marzo
1978, n. 34, così come modificato dall'art. 16 della L.R.
25 novembre 1986, n. 55:
a) gruppo capitoli
2.2.2.1.2908:
- capitolo 2.2.2.1.2908 «Contributi per
l'inserimento sociale lavorativo delle persone a rischio di
emarginazione e per l'eliminazione di barriere
architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di
persone portatrici di handicap»;
- capitolo 2.2.5.1.2911 «Contributi agli
E.R.S.Z., agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati
per l'esecuzione di opere non differibili per motivi di
igiene e sicurezza in strutture socio-assistenziali»;
- capitolo 2.2.5.1.2914 «Contributi agli
E.R.S.Z., agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati
per l'acquisto di attrezzature ed arredi relativi a
strutture socio-assistenziali»;
b) gruppo capitoli
2.2.5.2.2078:
- capitolo 2.2.5.2.2078 «Contributi in
capitale per programmi di sviluppo agli E.R.S.Z., agli enti
pubblici, agli enti ed organismi privati, per la
realizzazione di interventi in campo socio-assistenziale»;
- capitolo 2.2.5.2.2079 «Spese dirette di
investimento per la ristrutturazione di immobili di proprietà
regionale utilizzati per servizi socio-assistenziali -
finanziamento con mezzi regionali -»;
- capitolo 2.2.5.2.2912 «Contributi agli
E.R.S.Z., agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati
per la sperimentazione di innovazioni progettuali ed
organizzative nel campo dell'edilizia sociale»;
- capitolo 2.2.5.2.2913 «Contributi agli
E.R.S.Z. agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati
per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla
realizzazione di opere edilizie in campo socio-
assistenziale»;
c) gruppo capitoli
2.2.4.1.2075:
- capitolo 2.2.4.1.2910 «Spese dirette
della Regione per iniziative sperimentali, ricerche sociali
e relative consulenze, informazione in campo
socio-assistenziale»;
- capitolo 2.2.4.1.2075 «Contributi per
iniziative di carattere sperimentale e relativi contributi
straordinari aggiuntivi per attività socio-assistenziali di
parte corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte
da enti regionali, Comuni singoli, enti e istituzioni
pubbliche, enti e organizzazioni private e di volontariato e
da privati».
5. Il capitolo 2.2.4.1.2909 è inserito nel gruppo
capitoli 2760 di cui alla L.R. 10 aprile 1989, n. 8, ai fini
delle variazioni compensative (7).
(7)
Articolo così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.