TITOLO IX -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.
53 - Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1988, n.
47
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale
23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in
Emilia-Romagna) è così sostituito:
"4. L'area di
sosta deve in ogni caso essere classificata come zona omogenea D o F, ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, ovvero essere ricondotta
alle attrezzature e spazi collettivi di cui all’articolo A-24, comma 2,
lettera b) dell’allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio).
L'Amministrazione comunale potrà disciplinare, anche in aumento, gli
spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi, ecc.
Qualora il Comune intenda adibire ad aree di sosta aree con diversa
classificazione dovrà approvare apposita motivata variante allo
strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 14 della legge
regionale 7 dicembre 1978 n. 47 (Tutela e uso del territorio) e
successive modifiche, con il rispetto dei criteri di cui ai commi
precedenti.".
Art.
54 - Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1989, n. 27
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 28 della
legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti
politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli
impegni di cura verso i figli) è sostituita dalla seguente:
"d) mediante l'utilizzo del Fondo sociale regionale;".
Art.
55 - Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5
1. La rubrica dell'articolo 12 della legge regionale
3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone
anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti)
è sostituita dalla seguente: "Interventi socio-assistenziali
rivolti agli anziani".
2. Al
comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole
"Gli interventi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Gli
interventi socioassistenziali".
3. Al
comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole
"e delle relative Unità di valutazione geriatrica." sono sostituite
dalle seguenti: "e degli strumenti tecnici per la valutazione
multidimensionale.".
4. La
lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 5 del
1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in materia
di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi
assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui
all'articolo 9, comma 6 della presente legge, è così sostituita:
"a)
assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione
della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi,
attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione
multidimensionale indicato dalle direttive regionali;".
5. Il
comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 1994 è così
sostituito:
"2. Il
Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale
definiti dalle direttive regionali, previsti nell'accordo di programma e
ne organizza le attività.".
6. La
lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 5 del
1994 è così sostituita:
"b) autorizza
in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari
integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento
tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive
regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e
delle opzioni del cittadino;".
7. Il
comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1994 è
sostituito dal seguente:
"2. Il
Servizio garantisce l'attività di segreteria dello strumento tecnico di
valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali.".
Art.
56 - Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7
1. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale
4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8
novembre 1991, n. 381) è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i
criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente
articolo.".
Art.
57 - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19
1. L'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19
(Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517)
e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - Integrazione
delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove
l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei
Comuni con le attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza
delle Aziende unità sanitarie locali. I Comuni e le Aziende unità
sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia
d’integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di zona previsti
nella normativa regionale in materia di servizi sociali, in coerenza
con le direttive regionali di attuazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 in materia di
prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi
rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e
professionale delle rispettive competenze.
2. Nel
quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare la
gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende
unità sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in ambito
distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo
n. 502 del 1992.
3. Le
Aziende unità sanitarie locali possono partecipare, al fine di
migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire
semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e
servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto
previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000. Per le partecipazioni societarie si applicano le norme di cui
all'articolo 51 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme
in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo
delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere).".
2. La rubrica
dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituita dalla
seguente: "Conferenza territoriale sociale e sanitaria".
3. L'alinea
del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è così
sostituito: "1. E’ istituita la Conferenza territoriale sociale e
sanitaria composta:".
4. L'alinea
del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è
sostituito dal seguente:
"2. La
Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti ed
alle funzioni di cui al comma 14 dell’articolo 3 del decreto
legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di
servizi sociali.".
5. La lettera
e) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è
sostituita dalla seguente:
"e)
promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di
integrazione sociosanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali, assicurando l’integrazione e la coerenza con i Piani per la
salute previsti dal Piano sanitario regionale;".
6. Al comma 3
dell’articolo 11 ed al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n.
19 del 1994 e successive modifiche, l’espressione "Conferenze sanitarie
territoriali" è sostituita da "Conferenze territoriali sociali e
sanitarie".
Art.
58 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n.
50
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale
20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione,
contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità
sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere), le parole "le
intese di programma" sono sostituite da "gli accordi".
Art.
59 - Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1996, n. 21
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, della legge
regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento
delle politiche rivolte ai giovani) è così sostituita: "b)
propone i criteri e le modalità di accesso ai contributi di
cui all'articolo 4;".
2. L'articolo
4 della legge regionale n. 21 del 1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
- Contributi regionali
1. La
Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di
contributi per:
a) la
promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di
servizi rivolti ai giovani;
b) la
ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad
attività rivolte ai giovani.
2. La
Giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme proposta
del Comitato di cui all'art. 3, criteri e modalità di accesso ai
contributi di cui al comma 1.".
3. Il
comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 1996 è così
sostituito: "2. La Regione concorre alla realizzazione:
a)
degli interventi di cui all'articolo 4, lettera a), mediante
l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà
dotato della necessaria disponibilità a norma dell'articolo 37
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);
b)
degli interventi di cui all'articolo 4, lettera b), mediante
l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà
dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 40 della
legge regionale n. 40 del 2001.".
Art.
60 - Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1997, n. 29
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28
agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le
opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle
persone disabili) è così sostituito:
"1. La
Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o
l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità
di cittadini gravemente disabili.".
Art.
61 - Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
1. All'articolo 8 della legge regionale 3 luglio
1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) è
aggiunto il seguente comma 5 bis: "5 bis. Costituisce titolo
di priorità per la concessione dei contributi regionali, la
previsione, nel programma di riqualificazione urbana, di
interventi sociali ricompresi nel Piano di zona, da attuarsi
negli ambiti oggetto dell’intervento di riqualificazione.".
Art.
62 - Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 1998, n.
34
1. Il titolo della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34
(Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del
D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture
pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e
socio-assistenziale) è così modificato: "Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio
1997".
2. Il comma 1
dell’articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1998 è così modificato:
"1. Il
funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con d.P.R. 14 gennaio 1997 è subordinato al
rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente
legge.".
3. Il comma 3
dell'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 1998 è così sostituito:
"3.
Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o
trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie
previste al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, ovvero esercitare le attività di
assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell’articolo 1, deve
presentare domanda al Comune nel quale la struttura è ubicata. Il
modello di domanda è stabilito dalla Regione con deliberazione
adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.".
Art.
63 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1999, n.
40
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28
dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e
delle bambine) è sostituito dal seguente:
"3. La
Regione persegue le finalità di cui al presente articolo,
dell’articolo 3, lettera d) e dell’articolo 7 della legge 285 del
1997, favorendo la cooperazione con gli Enti locali, gli altri
soggetti pubblici ed il Terzo settore.".
2. Il comma 2
dell'articolo 2 della legge regionale n. 40 del 1999 è così sostituito:
"2. La
Regione realizza inoltre le seguenti azioni:
a)
promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la
possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte
dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità
spazio-temporale e la percezione;
b)
promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale
delle città;
c)
sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi
innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e
percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con
particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
d)
sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO)
caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi
di vita dei bambini e delle bambine;
e)
incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche
ed operative e di una cultura della pianificazione e della
progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle
esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
f)
promuove attività di formazione ed aggiornamento del personale
degli Enti locali per favorire la diffusione di pratiche coerenti
con il rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
g)
promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in
ambito regionale;
h)
promuove scambi di informazioni tra gli Enti locali ed i soggetti
di cui all’articolo 1, comma 3;
i)
promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e
delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;
l)
diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, nonché sugli interventi previsti dalla presente
legge;
m)
promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti che si
caratterizzano per la loro particolare innovatività e
trasversalità.".
3. L'articolo
4 della legge regionale n. 40 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
- Progetti "Città amiche
dei bambini e delle bambine"
1. Per il
perseguimento delle finalità della presente legge, gli Enti locali
si dotano di progetti di intervento ''Città amiche delle bambine e
dei bambini'', orientati al miglioramento della qualità di vita dei
bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.
2. I
progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con
particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2
dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di
realizzazione.
3. La
Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente
legge, ed in particolare degli interventi indicati all’articolo 2,
comma 2, punti a, b, c, d, concede contributi agli Enti locali sulla
base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla
Giunta regionale.".
4. L'articolo
5 della legge regionale n. 40 del 1999 è così sostituito:
"Art. 5
- Coordinamento e
monitoraggio delle azioni
1. La
Giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni previste
dall’articolo 2.
2. La
Giunta, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali,
effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei
programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge, in
sintonia con quanto previsto in attuazione della legge 28 agosto
1997, n. 285 e relaziona annualmente alla competente commissione
consiliare.".
5.
All'articolo 6 della legge regionale n. 40 del 1999 le parole "dal comma
1 dell’articolo 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti "dalla legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40".
Art.
64 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) la legge
regionale 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai Comuni delle
funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EE.CC.AA.
ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle
funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza
previste dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9);
b) la legge
regionale 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per
l’estensione dell’assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie
dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra e
agli appartenenti alle categorie assimilate, nonché ai loro familiari a
carico);
c) la legge
regionale 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai
disciolti Enti Comunali di Assistenza);
d) la legge
regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle
funzioni di assistenza sociale);
e) la legge
regionale 1 giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la
depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato alle Istituzioni pubbliche regionali ed infraregionale
di assistenza e beneficenza).
2.
Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli
articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della legge regionale 8 aprile
1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
in materia di assistenza sociale);
b) i commi 3,
4 e 5 dell'articolo 15, l'articolo 17-bis, il comma 4 dell'articolo 18 e
l'articolo 19 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per
le minoranze nomadi in Emilia-Romagna);
c) l'articolo
25 e le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 28 della legge
regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di
politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di
cura verso i figli);
d) è abrogato
l'articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento
dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla
Regione);
e) l'articolo
4, i commi 1 e 2 dell’articolo 12, gli articoli 17, 18, 21, 22, 23, 24 e
25 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione
delle persone anziane - interventi a favore di anziani non
autosufficienti);
f) l'articolo
22 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino
del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517) e successive modifiche;
g) gli
articoli 45 e 47 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in
materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle
Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere);
h) il comma 3
dell'articolo 1, il comma 5 dell’articolo 2, il comma 2 dell’articolo 3,
le lettere c), d), e) del comma 1 dell’articolo 15, il comma 2
dell’articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché di
funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività
socio-sanitaria e socio-assistenziale);
i) il comma
11 dell'articolo 36 della legge regionale n. 3 del 1999.
Art.
65 - Decorrenza delle abrogazioni
1. L'abrogazione degli articoli 17 e 18 della legge
regionale n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di
approvazione delle direttive di cui all'articolo 7, comma 5
della presente legge in materia di strumenti tecnici di
valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di
individuazione del responsabile del caso.
2.
L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 5
del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della
direttiva di cui all'articolo 12, comma 5 inerente gli assegni di cura e
le abrogazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 e degli articoli 21, 22,
23, 24 e 25 della stessa legge regionale hanno effetto a decorrere dalla
data di approvazione del primo Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali.
Art.
66 - Norme transitorie
1. Fino all'approvazione della direttiva di cui
all'articolo 35, comma 2, si applicano i requisiti e le
disposizioni adottate in attuazione della legge regionale n.
34 del 1998 in materia di strutture residenziali e
semiresidenziali socio-assistenziali e sociosanitarie.
2. I
Comuni e le Province, fino all'approvazione della disciplina in materia
di trasformazione delle Istituzioni prevista al Titolo IV, esprimono
parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse, rispettivamente,
comunale o provinciale.
3. Ai
procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle
norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi
alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti. Ai procedimenti per la concessione di
contributi in conto capitale di cui alla legge regionale n. 2 del 1985
si applicano le disposizioni in materia di vincolo di destinazione d'uso
di cui all'articolo 48, comma 6.
4. La
disciplina in materia di accreditamento di cui alla presente legge si
applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva
prevista all'articolo 38, comma 3, con le modalità dalla stessa
indicate.
5.
Fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad
applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge
n. 328 del 2000.
Art.
67 - Norme transitorie in materia di funzioni
socio-assistenziali già di competenza provinciale
1. Le Province trasmettono alla Regione, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e
patrimoniali utilizzate alla data di entrata in vigore della
legge n. 328 del 2000 per l'esercizio delle funzioni di cui
alla legge 18 marzo 1993, n. 67 recante disposizioni urgenti
in materia sanitaria e socio-assistenziale.
2. La
Giunta regionale, sulla base di tali ricognizioni, disciplina con
successivo atto le modalità di trasferimento agli Enti locali delle
risorse umane, finanziarie e patrimoniali sulla base dei seguenti
criteri:
a)
ripartizione delle risorse finanziarie sulla base della popolazione
residente da zero a diciotto anni;
b)
trasferimento delle risorse patrimoniali ai Comuni dove le stesse sono
ubicate;
c) riduzione
delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) per i Comuni cui sono
trasferite risorse patrimoniali;
d)
trasferimento delle risorse umane in alternativa al trasferimento delle
risorse finanziarie corrispondenti.
3. Le
risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a) sono trasferite agli
Enti locali per tre esercizi finanziari consecutivi.
4.
Fino alla approvazione dell'atto di cui al comma 2 continuano ad
applicarsi le norme di cui all'articolo 191, comma 3 della legge
regionale n. 3 del 1999.
Art.
68 - Pareri obbligatori
1. Quando, per l’attuazione della presente legge, è
prevista l’approvazione di atti da parte del Consiglio
regionale, la Giunta, in sede di proposta, è tenuta ad
assumere il parere della Conferenza Regione-Autonomie
locali.
2.
Quando, per l’attuazione della presente legge, è prevista l’approvazione
di atti da parte della Giunta regionale, questa provvede, assunto il
parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e sentita la competente
Commissione consiliare.
Art.
69 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli
afferenti le Unità previsionali di base, autorizzati dalla
legge annuale di bilancio.