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Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62

  

Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali - Regione Piemonte

  

(B.U. 19 aprile 1995, n. 16 - Suppl.)

 

 

CAPO I - Finalità e principi

 

Art. 01. Oggetto della legge.

 

Art. 02. Obiettivi e principi ispiratori.

 

 

CAPO II - ATTIVItà DI PREVENZIONE

 

Art. 03. Informazione, ricerca e progetti.

 

Art. 04. Soddisfacimento di esigenze socio-relazionali.

 

Art. 05. Soddisfacimento di esigenze abitative.

 

Art. 06. Promozione dell'inserimento lavorativo.

 

Art. 07. Abolizione delle barriere architettoniche.

 

 

CAPO III - SOGGETTI TITOLARI E LORO FUNZIONI

 

Art. 08. Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali.

 

Art. 09. Funzioni della Regione.

 

Art. 10. Contenuti della programmazione socio-assistenziale regionale.

 

Art. 11. Funzioni della Province.

 

Art. 12. Funzioni dei Comuni.

 

 

CAPO IV - SOGGETTI GESTORI E MODALITà GESTIONALI

 

Art. 13. Soggetti gestori delle attività socio-assistenziali.

 

Art. 14. Gestione associata tramite delega all'Unità Sanitaria Locale.

  

Art. 15. Incentivazione della gestione associata.

 

Art. 16. Attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e relative alla tutela materno infantile e dell'attività evolutiva.

 

Art. 17. Programmazione locale dei servizi socio-assistenziali.

 

Art. 18. Altri soggetti esercitanti attività socio-assistenziali.

 

Art. 19. Organizzazioni di volontariato.

 

Art. 20. Cooperazione sociale.

 

 

CAPO V - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI, DESTINATARI ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

Art. 21. Destinatari degli interventi socio-assistenziali.

 

Art. 22. Interventi socio-assistenziali.

 

Art. 23. Modalità e caratteristiche degli interventi.

 

Art. 24. Assistenza economica.

 

Art. 25. Assistenza domiciliare.

 

Art. 26. Assistenza socio educativa-territoriale.

 

Art. 27. Assistenza alla persona disabile ex articolo 9 legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Art. 28. Affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare.

 

Art. 29. Interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria.

 

Art. 30. Centri diurni socio-assistenziali.

 

Art. 31. Presidi socio-assistenziali residenziali.

 

Art. 32. Servizio socio-assistenziale.

 

 

CAPO VI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

 

Art. 33. Esercizio diretto di funzioni amministrative regionali.

 

Art. 34. Delega di funzioni amministrative regionali.

 

Art. 35. Esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale.

 

Art. 36. Autorizzazione al funzionamento di presidi socio-assistenziali.

 

Art. 37. Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento di presidi socio-assistenziali.

 

Art. 38. Subdelega di funzioni amministrative regionali.

 

Art. 39. Modalità per l'esercizio diretto delle funzioni amministrative regionali, nonché delle funzioni delegate e subdelegate.

 

 

CAPO VII - PERSONALE E BENI DESTINATI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Art. 40. Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalità socio-assistenziali.

 

Art. 41. Personale dei servizi socio-assistenziali.

 

Art. 42. Requisiti professionali del personale dei servizi socio-assistenziali.

 

Art. 43. Direttore del servizio socio-assistenziale.

 

 

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 44. Modalità di finanziamento delle attività socio-assistenziali.

 

Art. 45. Titolarità degli oneri degli interventi socio-assistenziali.

 

Art. 46. Concorso degli utenti al costo degli interventi socio-assistenziali.

 

 

CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 47. Gestione delle attività socio-assistenziali - Fase transitoria.

 

Art. 48. Personale del servizio socio-assistenziale - Fase transitoria.

 

Art. 49. Responsabile del servizio socio-assistenziale - Fase transitoria.

 

Art. 50. Gestione delle attività delegate e subdelegate - Fase transitoria.

 

Art. 51. Norme finanziarie - Fase transitoria.

 

Art. 52. Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dagli Enti comunali di assistenza.

 

Art. 53. Articoli 12, 13 e 14 legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 - Abrogazione.

 

Art. 54. Legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e legge regionale 3 settembre 1991, n. 44 - Abrogazione.

 

Art. 55. Dichiarazione d'urgenza.

 

 

 

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