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Legge
regionale 15 giugno 1993, n. 40
Nuove
norme per l'amministrazione delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate
dai soppressi Enti comunali di assistenza - Regione
Friuli Venezia Giulia
(B.U.
15 giugno 1993, n. 40 - Suppl. Straord.)
Art.
1.
1.
La regolamentazione della
struttura, composizione, nomina e rinnovazione degli organi
di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza già concentrate nei soppressi Enti comunali
di assistenza o amministrate dagli stessi è rimessa alle
tavole di fondazione e agli statuti delle istituzioni
medesime; qualora gli atti predetti nulla dispongano al
riguardo, ne deve essere promossa l'integrazione, ai sensi
dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972
e successive modificazioni ed integrazioni, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Nella regolamentazione di cui
al comma 1 deve comunque essere prevista la rappresentanza,
nei Consigli di amministrazione, dei Comuni in cui le
istituzioni hanno sede legale.
Art.
2.
1. Gli organi delle istituzioni considerate
dall'articolo 1, costituiti in conformità a quanto già
disposto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30
marzo 1987, n. 9, continuano ad esercitare le loro
funzioni sino alla scadenza del termine di durata per
ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono
essere ricostituiti ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 1; qualora invece vengano a scadenza nelle
more dell'integrazione statutaria di cui all'articolo 1,
comma 1, sono prorogati per non più di sessanta giorni
decorrenti dalla data di adozione del decreto regionale di
approvazione dell'integrazione.
Art.
3.
1.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge
trovano applicazione le disposizioni in materia della legge
regionale 12 marzo 1993, n. 9.
Art.
4.
1. è abrogata la legge regionale 30
marzo 1987, n. 9.
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