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Legge
regionale 18 dicembre 1981, n. 85
Integrazione
alla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15. concernente
«Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso
l'Amministrazione regionale» - Regione
Friuli Venezia Giulia
Art.
1.
1.
Agli
organi collegiali che, per disposizione di legge statale,
vengono costituiti con provvedimento dell' Amministrazione
regionale per l' espletamento di compiti non esclusivamente
attinenti all'attivitą istituzionale della Regione, sono
applicabili, nelle stesse forme e modi, le disposizioni di
cui alla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.
2.
1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1
faranno carico ai capitoli 1716 e 1721 dello stato di
previsione della spesa del piano finanziario per gli
esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio
finanziario 1981 i quali presentano sufficiente
disponibilitą.
La
presente legge č stata abrogata dall'art. 5, comma 1, della
L.R. 63/1982.
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