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In
questo periodo di crisi, capita di frequente che attività
imprenditoriali e commerciali siano costrette a chiudere a
causa della stagnazione del mercato e della riduzione dei
consumi.
Tuttavia
c’è una buona notizia per i commercianti che si trovino di
fronte ad una tale evenienza.
Infatti
gli stessi potranno contare su un assegno mensile, pari alla
pensione minima dell’Inps, cioè, nel 2010, a 460,97 euro al
mese.
Tale
beneficio, però, non viene riconosciuto a tutti
indistintamente, ma solo a quanti, per un anno in più
(quindi fino al 31 dicembre 2014) continueranno a versare un
contributo aggiuntivo dello 0,09% del reddito dichiarato ai
fini previdenziali.
A tale
indennizzo avranno diritto altresì, titolari e collaboratori
di piccole imprese, esercizi commerciali, attività che
operino nel settore del commercio al dettaglio od anche
agenti di commercio che abbiano però, nel periodo compreso
tra il I gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, un’età minima
di 62 anni se uomini e 57 se donne, e risultino iscritti
nella gestione commercianti dell’INPS da almeno 5 anni.
Inoltre,
per accedere al trattamento, per i piccoli commercianti
sarà necessaria la restituzione della licenza mentre basta
la cancellazione dall’albo per agenti e rappresentanti.
L’avvenuta cessazione dell’attività dovrà essere allegata
anche alla richiesta da presentare all’Inps fino al 31
gennaio del 2012, che dà diritto all’indennizzo, laddove
risulti supportata dalle previsioni suesposte. In merito a
queste ultime, è necessaria una ulteriore specificazione
riferita all’età necessaria per accedere al trattamento.
Infatti il collegato lavoro, riaffermando i parametri
fissati dalla legge anticrisi 2/2009, conferma che si terrà
conto anche del periodo che intercorre tra il mese di
compimento dell’età necessaria per il conseguimento della
pensione e l’apertura delle finestre, predisposte a tal
fine. Mentre per i lavoratori autonomi, la pensione di
vecchiaia decorre dal primo mese del terzo trimestre
successivo al compimento dell’età. In pratica se si compiono
gli anni nel mese di gennaio, il primo assegno verrà
acquisito a partire dal I ottobre successivo.
Ovviamente tale indennizzo resta interdetto a chi svolga una
qualsiasi attività di lavoro dipendente od autonomo, mentre
chi dovesse riprendere l’attività cessata, dovrà comunicarlo
entro 30 giorni all’Inps, dopodiché l’invio dell’assegno
sarà revocato.
Salvatore Catorano
(26/03/2010)
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