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  ASSEGNO A CHI CHIUDE PER CRISI

 

 

In questo periodo di crisi, capita di frequente che attività imprenditoriali e commerciali siano costrette a chiudere a causa della stagnazione del mercato e della riduzione dei consumi.

Tuttavia c’è una buona notizia per i commercianti che si trovino di fronte ad una tale evenienza.

Infatti gli stessi potranno contare su un assegno mensile, pari alla pensione minima dell’Inps, cioè, nel 2010, a 460,97 euro al mese.

Tale beneficio, però, non viene riconosciuto a tutti indistintamente, ma solo a quanti, per un anno in più (quindi fino al 31 dicembre 2014) continueranno a versare un contributo aggiuntivo dello 0,09% del reddito dichiarato ai fini previdenziali.

A tale indennizzo avranno diritto altresì, titolari e collaboratori di piccole imprese, esercizi commerciali, attività che operino nel settore del commercio al dettaglio od anche agenti di commercio che abbiano però, nel periodo compreso tra il I gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, un’età minima di 62 anni se uomini e 57 se donne, e risultino iscritti nella gestione commercianti dell’INPS da almeno 5 anni.

Inoltre, per accedere al trattamento,  per i piccoli commercianti sarà necessaria la restituzione della licenza mentre basta la cancellazione dall’albo per agenti e rappresentanti.   L’avvenuta cessazione dell’attività dovrà essere allegata anche alla richiesta da presentare all’Inps fino al 31 gennaio del 2012, che dà diritto all’indennizzo, laddove risulti supportata dalle previsioni suesposte. In merito a queste ultime, è necessaria una ulteriore specificazione riferita all’età necessaria per accedere al trattamento. Infatti il collegato lavoro, riaffermando i parametri fissati dalla legge anticrisi 2/2009, conferma che si terrà conto anche del periodo che intercorre tra il mese di compimento dell’età necessaria per il conseguimento della pensione e l’apertura delle finestre, predisposte a tal fine.  Mentre per i lavoratori autonomi, la pensione di vecchiaia decorre dal primo mese del terzo trimestre successivo al compimento dell’età. In pratica se si compiono gli anni nel mese di gennaio, il primo assegno verrà acquisito a partire dal I ottobre successivo.

Ovviamente tale indennizzo resta interdetto a chi svolga una qualsiasi attività di lavoro dipendente od autonomo, mentre chi dovesse riprendere l’attività cessata, dovrà comunicarlo entro 30 giorni all’Inps, dopodiché l’invio dell’assegno sarà revocato.


Salvatore Catorano

  (26/03/2010)

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