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La
Legge n. 335/1995, di riforma del sistema
pensionistico, ha stabilito che, con effetto dal 1°
gennaio 1996, sia attribuito, in luogo della pensione
sociale, un assegno
di base non reversibile denominato «assegno sociale».
QUANDO
SI HA DIRITTO
Si
ha diritto all'assegno sociale quando ricorrono le
seguenti condizioni:
-
età: l'interessato deve aver compiuto i 65 anni ;
-
cittadinanza: l'interessato deve essere un cittadino
italiano. Sono equiparati ai cittadini italiani quelli
di S. Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno
stato dell'Unione Europea purché abbiano lavorato in
Italia;
-
residenza: l'interessato deve avere la residenza
effettiva ed abituale in Italia. Il trasferimento
della residenza all'estero fa perdere il diritto
all'assegno;
-
reddito:
l'interessato deve essere privo di reddito o godere di
redditi inferiori ai limiti fissati dalla legge (si
considera anche il reddito del coniuge).
IMPORTO
L'ammontare
netto di imposta dell'assegno sociale per il 2001 è
pari a Lire 659.650 mensili e a Lire
8.575.450 annue.
COME
INFLUISCE IL REDDITO PER IL 2001
L'assegno
sarà attribuito
in misura ridotta qualora il richiedente, da solo o in
concorso con il coniuge, disponga di redditi ma in
misura inferiore a dei limiti prefissati per legge e
periodicamente elevati nella stessa misura
dell'assegno sociale. La misura dell'assegno sociale
può essere ridotta, fino al massimo del 50%, nel caso
in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o
comunità con retta a carico di enti pubblici.
Limiti
di reddito previsti per il 2001 ai fini dell'assegno
sociale
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PENSIONATO
SOLO |
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reddito zero
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assegno
intero
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reddito
fino a 8.575.450 lire annue
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assegno ridotto
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reddito
superiore a 8.575.450 lire annue
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non
spetta l'assegno
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PENSIONATO CON
CONIUGE |
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reddito zero
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assegno
intero
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reddito
fino a 17.150.900 lire annue
|
assegno ridotto
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reddito
superiore a 17.150.900 lire annue
|
non
spetta l'assegno
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REQUISITI
PER IL REDDITO
Per
usufruire dell'assegno sociale è necessario
considerare i redditi del richiedente e quelli del coniuge.
Se la somma dei due redditi è superiore ai limiti
prefissati non spetta l'assegno sociale. Se
l'interessato non è coniugato, per avere diritto
all'assegno sociale deve essere privo di reddito o
disporre di redditi di importo inferiore a quello
dell'assegno sociale stesso. In quest'ultimo caso l'assegno
spetta in misura ridotta. A differenza della pensione
sociale, l'assegno o una parte di esso spetta anche se
il richiedente dispone di un reddito personale
superiore al limite individuale, purché il reddito
complessivo cumulato sia inferiore al limite previsto
dalla legge.
Poiché
il reddito da prendere in considerazione è quello
conseguito nell'anno solare cui si riferisce
l'assegno, ne consegue che annualmente l'assegno sarà
erogato con carattere di provvisorietà sulla base
della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sarà
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi
effettivamente percepiti.
REDDITI
CONSIDERATI
Alla
formazione del reddito concorrono redditi di qualsiasi
natura, quali:
-
redditi soggetti ad IRPEF al netto dell'imposizione
fiscale e contributiva (stipendi; pensioni; redditi di
terreni e fabbricati; redditi da lavoro autonomo e da
impresa; assegni di mantenimento corrisposto al
coniuge separato o divorziato; etc.);
-
redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali
in denaro corrisposte dallo Stato o da Stati esteri o
da altri Enti pubblici; sussidi a titolo assistenziale
corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici;
prestazioni di natura risarcitoria pagate dallo Stato
italiano o da Stati esteri);
-
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di
abilità, da concorsi a premi, da pronostici e
scommesse corrisposte dallo Stato e da persone
giuridiche pubbliche e private);
-
redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi
bancari e postali, interessi di BOT, CCT e di ogni
altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli simili emessi da
banche e società per azioni; interessi delle
obbligazioni e degli altri titoli compresi quelli
emessi da Enti pubblici economici trasformati per
legge in società per azioni);
-
pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno
ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
-
pensioni di guerra;
-
pensioni privilegiate ordinarie "tabellari"
per infermità contratte durante il servizio militare
di leva;
-
rendite vitalizie pagate dall'INAIL;
-
assegni alimentari corrisposti a norma del Codice
Civile;
-
assegno sociale di cui è titolare il coniuge del
richiedente.
REDDITI
ESCLUSI
Sono
esclusi dal computo dei redditi oltre, ovviamente,
l'importo dell'assegno sociale:
-
i trattamenti di fine rapporto
("liquidazioni") e relative anticipazioni;
-
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
-
il reddito catastale della casa di abitazione;
-
i trattamenti di famiglia;
-
le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli
assegni per l'assistenza personale continuativa
erogati dall'Inail nei casi di invalidità
permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza
personale e continuativa pagati dall'Inps ai
pensionati per inabilità;
-
l'indennità di comunicazione spettante ai sordomuti;
-
l'assegno vitalizio erogato ai combattenti della
guerra 1915-18 e precedenti;
-
la pensione liquidata secondo
il sistema contributivo per un importo pari ad 1/3
della pensione stessa e comunque non oltre 1/3
dell'assegno sociale.
LE
MAGGIORAZIONI
La
Finanziaria 2001 ha previsto aumenti per i titolari di
assegno sociale con età compresa tra i 65 e i 75 anni
o superiore ai 75 anni. Per ottenere la maggiorazione
i soggetti interessati devono possedere redditi non
superiori ai limiti stabiliti dalla legge. La
maggiorazione viene corrisposta in misura intera o
ridotta a seconda della situazione reddituale del
richiedente e del coniuge non separato legalmente.
LIMITI
DI REDDITO
L'importo
della maggiorazione è pari a lire 25.000
per 13 mensilità.
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LIMITI DI
REDDITO INDIVIDUALE |
LIMITI DI
REDDITO CUMULATO CON QUELLO DEL CONIUGE |
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Fino
a lire 8.575.450
maggiorazione
intera
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Fino
a lire 18.181.150
maggiorazione
intera
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Da
lire 8.575.451 a lire 8.900.450
maggiorazione
ridotta
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Da
lire 18.181.151 a lire 18.506.150
maggiorazione
ridotta
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L'importo
della maggiorazione è pari a lire 40.000
per tredici mensilità
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LIMITI DI
REDDITO INDIVIDUALE |
LIMITI DI
REDDITO CUMULATO CON QUELLO DEL CONIUGE |
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Fino
a lire 8.575.450
maggiorazione
intera
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Fino
a lire 18.181.150
maggiorazione
intera
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Da
lire 8.575.451 a lire 9.095.450
maggiorazione
ridotta
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Da
lire 18.181.151 a lire 18.701.150
maggiorazione
ridotta
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IL
RICORSO
Se
la domanda di assegno sociale viene respinta,
l'interessato può presentare ricorso al Comitato
provinciale dell'INPS entro 90 giorni dall'avviso di
mancata accettazione. Il ricorso, redatto in carta
semplice e indirizzato al Comitato provinciale, può
essere:
-
presentato presso gli sportelli della sede dell'INPS
che ha respinto la domanda;
-
inoltrato alla sede dell'INPS per posta mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno;
-
presentato tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
Alla
domanda di ricorso devono essere allegati tutti i
documenti che si ritengono utili ai fini del suo
accoglimento.
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