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Per
l'assicurato che ha svolto attività lavorativa in
Italia e nei Paesi convenzionati o nei Paesi UE:
-
il
diritto alla pensione viene accertato sommando
tutti i periodi di lavoro svolto dall'interessato
nei Paesi che hanno stipulato la convenzione o nei
Paesi UE,
-
l'importo
della pensione viene determinato da ogni Paese in
proporzione ai contributi versati nel Paese stesso
secondo il meccanismo del pro-rata.
TOTALIZZAZIONE
DEI PERIODI
La
totalizzazione è diretta ad accertamento l'esistenza
del diritto alla pensione sommando i periodi
contributivi italiani ed esteri, senza nessun
trasferimento dei contributi dagli altri Paesi (ad
eccezione della convenzione con la Svizzera che, oltre
alla totalizzazione dei periodi svizzeri, prevede il
loro trasferimento nell'assicurazione italiana su
domanda dell'interessato).
La
totalizzazione è ammessa a condizione che il
lavoratore abbia un periodo minimo di contributi nel
Paese che applica la convenzione. Se non c'è questo
periodo minimo, i contributi vengono utilizzati
dall'altro Stato.
Per
i regolamenti CEE questo periodo minimo è di 52
settimane. Per gli accordi bilaterali è stabilito in
modo diverso da Stato a Stato.
CALCOLO
DELLA PENSIONE IN PRO-RATA
L'emigrato
può maturare il diritto alla pensione nazionale
(autonoma) senza ricorrere alla totalizzazione dei
periodi assicurativi. Quando il diritto alla pensione
si raggiunge con la totalizzazione dei contributi
versati in Italia e negli altri Paesi, il calcolo
della pensione italiana viene effettuato pro-rata,
cioè determinato in proporzione ai soli contributi
versati nel Paese che liquida la pensione (in questo
caso l'Italia).
Ad
esempio: un lavoratore ha versato in Italia 14 anni di
contributi e in Germania 12 anni. Senza totalizzazione
l'interessato non avrebbe diritto alla pensione di
vecchiaia italiana in quanto non raggiungerebbe il
requisito contributivo minimo. L'INPS liquida
ugualmente la pensione perché nel complesso sono
stati versati 26 anni. Ovviamente la pensione sarà
calcolata solo sui 14 anni di contributi versati in
Italia. La Germania liquiderà la propria pensione sui
12 anni di contribuzione tedesca.
L'importo
mensile in pagamento delle pensioni in pro-rata non può
essere inferiore a un quarantesimo del trattamento
minimo in vigore per ogni anno di contribuzione
accreditata in Italia.
TRATTAMENTO
MINIMO
Sulle
pensioni calcolate in pro-rata il trattamento minimo
spetta, di norma, al pensionato che possa far valere
oltre ai requisiti reddituali almeno dieci anni di
contribuzione obbligatoria per attività lavorativa
svolta in Italia. Per conseguire questo requisito non
deve essere presa in considerazione né la
contribuzione volontaria, né quella figurativa, né
quella da riscatto. Fanno eccezione i contributi per
malattia verificatasi durante il rapporto di lavoro e
i periodi di lavoro riscattati in Italia.
Hanno
diritto tuttavia a ricevere l'integrazione anche senza
avere il predetto periodo di contribuzione i
pensionati residenti in Italia titolari di pensione
liquidata in regime CEE ovvero convenzionati con i
seguenti stati: Argentina, Brasile, Repubblica di
Capoverde, Croazia, Slovenia, Bosnia Erzegovina,
Macedonia, Repubblica Federale di Jugoslavia,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino,
Tunisia, Uruguay, USA.
Per
le pensioni liquidate in pro-rata con decorrenza 1°
gennaio 1996, l'integrazione al trattamento sulle
pensioni liquidate in pro-rata deve essere ricalcolata
ogni anno considerando le variazioni annuali delle
pensioni estere. In base a disposizioni della
normativa comunitaria l'integrazione al trattamento
minimo non può essere corrisposta ai titolari di
pensione liquidata in regime CEE - cittadini italiani
o dei paesi membri dell'Unione Europea - residenti nei
paesi diversi dall'Italia.
LE
TASSE SULLE PENSIONI PAGATE ALL'ESTERO
Le
convenzioni internazionali stabiliscono che la
pensione venga tassata nel Paese di residenza. Il
pensionato che risiede all'estero deve chiedere la
detassazione della sua pensione in Italia, utilizzando
un modulo bilingue e munendosi del visto dell'autorità
fiscale estera.
Alcuni
Paesi, quali Svezia, Lussemburgo, Finlandia,
Thailandia, Francia, Canada e Brasile, prevedono che
la tassazione debba essere effettuata dal paese che
paga la pensione.
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