La
pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i
requisiti di età che dal 1° gennaio 2000 sono di 65 anni per gli
uomini e 60 per le donne e i requisiti contributivi che da
dicembre 2001 in poi sono di 20 anni.
Per quanto riguarda il sistema di calcolo:
-
ai
nuovi assunti (dal 1° gennaio 1996
in poi) la pensione viene calcolata con il sistema
contributivo;
-
a
coloro che al 31 dicembre 1995 hanno
un'anzianità pari o superiore ai 18 anni
la pensione viene calcola con il sistema
retributivo;
-
a
coloro che al 31 dicembre 1995 hanno
un'anzianità inferiore ai 18 anni
la pensione viene calcolata con il sistema
misto (contributivo e retributivo).
Si ha diritto quando si
verificano le seguenti condizioni:
1. Età
Il
decreto legislativo n.503 del 1992 ha elevato i limiti di età
per la pensione di vecchiaia di un anno ogni due.
La legge finanziaria in vigore dal 1.1.1995 ha modificato il
predetto decreto e stabilisce che l'età pensionabile aumenta di
un anno ogni 18 mesi.
In dettaglio:
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Decorrenza
della pensione
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Uomini
|
Donne
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Dal
1° gennaio1997 al 30 giugno 1998 |
63°
anno
|
58°
anno
|
|
Dal
1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 |
64°
anno
|
59°
anno
|
|
Dal 1° gennaio 2000
in poi |
65°
anno
|
60°
anno
|
Fanno
eccezione:
| |
UOMINI |
DONNE |
|
Lavoratori
non vedenti
se
tali da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o
con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo
l'insorgenza della cecità |
55 |
50 |
|
Lavoratori
non vedenti
in tutti gli
altri casi |
60 |
55 |
| Invalidi
almeno all'80% |
60 |
55 |
2.
Assicurazione e contribuzione
A
partire dal 1993 i requisiti minimi di assicurazione e
contribuzione per il diritto alla pensione sono elevati fino a
raggiungere i 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali).
I requisiti aumentano gradualmente di un anno ogni due.
In dettaglio:
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PERIODI
|
ANZIANITà
|
N.RO
CONTRIBUTI
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Dal
1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998
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18
anni
|
936
|
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Dal
1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000
|
19
anni
|
988
|
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Dal
1° gennaio 2001 in poi
|
20
anni
|
1040
|
Continuano
a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione per
i:
-
lavoratori
che al 31.12.92 avevano già raggiunto i 15 anni di
contributi;
-
lavoratori che al
31.12.92 avevano già raggiunto l'età pensionabile;
-
lavoratori
autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.1992;
-
Lavoratori
dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano
stati occupati per almeno 10 anni, anche non
consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane
nell'anno solare.
Requisito ridotto
Un caso particolare
riguarda i lavoratori che, al 31.12.92, hanno maturato
un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se
incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio
1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile,
non permette di raggiungere il requisito contributivo minimo
richiesto in quel momento.
Il diritto alla pensione in questa ipotesi è riconosciuto
al maturare del requisito contributivo ridotto - che varia
da persona a persona in relazione alla specifica posizione
contributiva - e che non può comunque essere inferiore a 15
anni.
Maggiorazione
contributiva
I lavoratori privi
della vista (coloro che sono colpiti da cecità assoluta o
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione) e i lavoratori
con un'invalidità superiore al 74%, hanno diritto ad una
maggiorazione sull'anzianità contributiva ai fini del
diritto e della misura della pensione.
3. Cessazione dal
lavoro
Per ottenere la
pensione di vecchiaia a partire dal 1.1.1993 occorre aver
cessato l'attività di lavoro dipendente.
La
pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo
contributivo spetta qualora si verifichino congiuntamente le
seguenti condizioni:
1. Età
Compimento del 57° anno di età
senza più differenziazioni
tra uomini e donne. Si prescinde dal requisito anagrafico in
caso di raggiungimento di un'anzianità contributiva non
inferiore a 40 anni effettivi. Nel calcolo dei 40 anni non si
tiene conto:
- dei contributi volontari;
- dei contributi da riscatto di
periodi di studi.
2. Contribuzione
Almeno cinque anni di contribuzione effettiva (pari a 260
settimane).
3. Misura minima
L'importo della pensione deve risultare non inferiore a 1,2
volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde da tale
limite se il richiedente la pensione ha compiuto almeno il 65° anno di
età.
4. Attività lavorativa
Occorre aver cessato l'attività
di lavoro dipendente.
5. Trattamento minimo
La
legge di riforma del sistema pensionistico ha previsto che per
le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema di calcolo
contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione
al trattamento
minimo.
La legge di riforma prevede
una situazione transitoria durante la quale i due diversi
sistemi di calcolo convivono. Il sistema contributivo vale solo
per chi è assunto dopo il 31.12.1995.
Per coloro che risultano assicurati prima di tale periodo ed
hanno un'anzianità contributiva al 31.12.95 inferiore ai 18
anni la pensione si calcola con i due sistemi.
In
questo caso l'importo della
pensione sarà determinato dalla somma:
-
di una quota corrispondente all'anzianità acquisita
anteriormente al 31 dicembre 1995 e calcolata secondo il sistema
retributivo;
-
di una quota corrispondente alle ulteriori anzianità e
calcolata secondo il sistema contributivo (vedi Il
calcolo della pensione).
Ai
lavoratori che risultino già occupati alla data del 31 dicembre
1995 la legge riconosce la facoltà di optare per la
liquidazione della pensione di vecchiaia col sistema
contributivo potendone far valere il requisito dell'età e a
condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o
superiore a 15 anni di cui almeno 5 dopo il 1° gennaio 1996. In
pratica non potrà essere esercitata prima del 2001.
La
domanda di pensione può essere presentata presso un qualsiasi
ufficio INPS direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge che hanno il compito di assicurare
assistenza gratuita ai lavoratori.
Sono
necessari i seguenti documenti:
-
modello di domanda (V01) disponibile presso gli uffici INPS o gli
Enti di Patronato;
-
certificati anagrafici elencati nel modello di domanda o relative
dichiarazioni sostitutive rilasciate anche presso le sedi INPS.
La pensione
decorre:
-
dal primo giorno
del mese successivo a quello di compimento dell'età
pensionabile (se esistono tutti i requisiti compresa la
cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori
dipendenti);
-
dal primo giorno
del mese successivo a quello di perfezionamento dei
requisiti.
La legge consente, però,
che l'interessato possa scegliere la decorrenza dal 1°
giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Se
la domanda di pensione di vecchiaia non dovesse essere accolta,
l'interessato può presentare ricorso al Comitato provinciale
dell'INPS entro 90 giorni dalla comunicazione.
La
domanda di ricorso, redatta in carta semplice ed indirizzata al
Comitato provinciale, può essere:
-
presentata agli sportelli della sede INPS che ha respinto la
domanda;
-
inoltrata per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
-
presentata tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla
legge.