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È diventata legge della Regione
Lombardia la proposta di riforma delle Istituzioni Pubbliche
di Assistenza e Beneficenza create nel 1890 da Francesco
Crispi. La nuova legge regionale consente alle II.PP.A.B.
che lo riterranno opportuno di scegliere la propria forma
organizzativa e statutaria: si potranno configurare come
enti di diritto privato senza scopo di lucro – Fondazioni,
Associazioni (riprendendo la forma giuridica originale) -
ovvero restare Aziende di Servizio alla Persona con natura
giudica pubblica.
La
riforma è una diretta conseguenza della recente
formulazione del Titolo V della Costituzione italiana che ha
definito le potestà legislative regionali in modo
innovativo.
Gli
organi di amministrazione delle II.PP.A.B. potranno
effettuare la scelta senza limitazioni di alcun tipo. In
ogni caso, qualunque sia la tipologia della natura giuridica
che le istituzioni verranno ad assumere, le nuove forme
organizzative potranno rivestire il ruolo di istituzione
sussidiaria degli enti pubblici cui compete la gestione
degli interessi della collettività.
La
nuova legge regionale
2003/01 non disciplina il funzionamento degli
enti con personalità giuridica di diritto privato senza
scopo di lucro, cioè le Fondazioni e le Associazioni
giuridicamente riconosciute - in quanto la normativa di
riferimento di questi enti è già definita nel Codice
Civile, nel DPR 361/2000 e nel Regolamento Regionale 2/2001
- la legge detta invece le norme sul funzionamento delle
Aziende di Servizio alla Persona (ASP) per le quali, a
differenza di quanto avveniva con la precedente "legge
Crispi", sono precisati ambiti operativi e finalità
istituzionali.
Alcune
delle novità più importanti sono rappresentate, almeno per
le istituzioni che sceglieranno di assumere la natura
giuridica di Azienda di Servizi alla Persona, dalla precisa determinazione
della composizione dell’organo di amministrazione
delle aziende che attribuisce alla Regione Lombardia ed al
Comune di sede legale dell’azienda la nomina di un pari
numero di componenti del Consiglio di Amministrazione
dell’ente ai quali dovrà aggiungersi un ulteriore
consigliere nominato, secondo le previsioni contenute
nello statuto, tra i discendenti dei fondatori o in
accordo con le finalità originarie dell'istituzione.
Inoltre
le Aziende di Servizio alle Persone pur in possesso della
personalità giuridica di diritto pubblico, dovranno
impostare una forma di amministrazione imperniata sul controllo
di gestione e sulla contabilità tipica delle società
di capitale come disciplinata dalle direttive della
Comunità Europea e dalle disposizioni del Codice Civile.
Una
ulteriore precisazione deve essere fatta in tema di
controlli; gli enti con personalità giuridica di diritto
privato saranno sottoposti, come già succede ad oggi, al
controllo della Regione Lombardia attraverso le ASL
territoriali, mentre le ASP saranno sottoposte al controllo
di commissioni nominate dai consigli dei sindaci
presenti in seno alle Aziende Sanitarie Locali.
Anche
in questo caso si è realizzato un forte processo di
decentramento in favore degli enti locali sul cui territorio
opereranno le aziende pubbliche.
La
legge è stata pubblicata sul 1º supplemento ordinario al
B.U.R.L. del 13 febbraio 2003 ed è quindi in vigore.
Dott.
Giovanni
Soliani
(12/3/2003)
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