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L'assistenza
in forma indiretta è la possibilità da parte dell’utente
di poter utilizzare anche strutture private non
accreditate. Essa viene garantita per le prestazioni
effettuate in regime di ricovero presso centri
privati, nel caso in cui le strutture pubbliche o
accreditate non siano in grado di erogarle in forma
diretta con tempestività o per carenza di mezzi
tecnici ed allorquando il periodo di attesa
comprometterebbe lo stato di salute dell'assistito.
La richiesta di autorizzazione per accedere a
questo tipo di assistenza deve essere presentata dal
cittadino al Distretto Sanitario di appartenenza,
accompagnata da una relazione del medico specialista
contenente precisi riferimenti sul paziente, sulla sua
anamnesi e sui motivi della richiesta stessa. In caso
di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed
urgenza si prescinde dalla preventiva autorizzazione,
potendo presentare successivamente domanda di
rimborso.
Questa forma di assistenza è definita, dunque,
"indiretta" in quanto l'assistito paga di
tasca propria e successivamente chiede un rimborso
della spesa alla ASL di appartenenza, che il più
delle volte lo concede in modo parziale rispetto alla
spesa sostenuta.
Quasi tutte le regioni italiane applicano l'assistenza
indiretta con rimborsi spesso parziali, adeguandosi ad
una sentenza del 1988 della Corte di Cassazione, la
quale stabilì che quando il servizio pubblico non è
in grado di fornire determinate prestazioni
indispensabili né nelle proprie strutture né in
quelle a quel tempo convenzionate, il cittadino può
ricorrere a strutture totalmente private, anticipando
la spesa e presentando successivamente il conto alla
ASL.
Le regioni applicano la forma di assistenza indiretta
secondo norme e regolamentazioni proprie. Anche per i
rimborsi le varie regioni si comportano diversamente
una dall’altra.
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