Il
Servizio sanitario pubblico garantisce la tutela della
salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei
cittadini, senza distinzioni individuali o sociali.
Nella determinazione dei livelli assistenziali del
Servizio sanitario pubblico sono contemporaneamente
stabilite le prestazioni, la cui fruizione è
subordinata al pagamento, da parte del cittadino, di
una quota di partecipazione alla spesa. Il ticket è
appunto questa partecipazione alla spesa nell'ambito
del Servizio sanitario pubblico.
L'esenzione per patologie deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell'elenco
delle patologie esenti (d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive
modifiche).
Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico. Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:
- la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
- la copia del verbale di invalidità
- la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza
- i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
- le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.
L'Azienda USL rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.
Coloro che sono esenti per malattie
rare: Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia, Retinite pigmentosa hanno diritto all'esenzione ai sensi del regolamento sulle malattie rare
(18 maggio 2001 n.279) che prevede per queste condizioni una più ampia tutela.
Per ottenere informazioni utili sul nuovo sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da presentare alla propria Azienda USL, è opportuno che l'assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta che saprà informarlo e indirizzarlo correttamente.
A
partire dal gennaio 2001 vi sarà
l'abolizione totale dei ticket sui farmaci di classe A
e B (sui
farmaci della fascia B gli assistiti ora esenti non
dovranno pagare la quota fissa relativa alle ricette,
mentre i "non-esenti" non dovranno
corrispondere il 50% del prezzo del farmaco) e
la riduzione del tetto massimo di spesa per le
prestazioni specialistiche e di diagnostica generica a
partire dal 2002. Inoltre, saranno gratuite tutte le
visite specialistiche e le analisi per la prevenzione
del tumore al seno e all'intestino e delle malattie
cardiovascolari (mammografie, colonscopie, pap-test).
Dal
2002 sarà portato da 70.000 a 23.000 lire il
tetto massimo del prelievo su radiografie,
visite mediche e analisi. Nel concreto, ciò significa
che i cittadini potranno spendere non più di 23 mila
lire, qualunque sia il servizio diagnostico richiesto.
La
gratuità di mammografie,
pap-test, colonscopie ed elettrocardiogrammi,
nonché delle visite specialistiche necessarie ad
accertare le patologie, è la prima fase della
riduzione progressiva degli altri ticket che porterà,
nel 2003, alla totale abolizione del contributo
oggi pagato dai cittadini sulle prestazioni
medico-sanitarie.
In
seguito al decreto
legge varato dal Consiglio dei ministri il 14
settembre 2001, slitterà al 10 gennaio del
2003 la riduzione dei ticket su lastre, analisi,
diagnosi e visite specialistiche (da 70 a 23 mila
lire), mentre l'abolizione totale del ticket è
rinviata al 10 gennaio 2004 (vedi articolo Sanità:
in arrivo il decreto "tagliaspese").
Da
luglio 2001 i cittadini dovranno rimborsare
la differenza tra il prezzo del farmaco
base equivalente
e quello di marca. Per
fare un esempio, consideriamo un comunissimo farmaco
come l'Aulin (quando prescritto dal medico per alcune
patologie) che costa 22 mila lire, mentre il suo
principio attivo, Nimesulide, costa 11.300 lire. La
differenza di prezzo, che è di 10.700 lire, sarà a
carico del paziente. Lo scopo della norma è quello di
scoraggiare la produzione e l'uso di medicinali troppo
costosi, quando vi è l'opportunità di utilizzare
ottimi e meno costosi sostituti.
Dal
16 gennaio 2003 i cittadini italiani potranno
contare su circa 400 farmaci gratis in più in
farmacia: aumenta infatti del 10% la lista dei
medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) con l'entrata in vigore del nuovo prontuario che
riforma il sistema di assistenza farmaceutica. È
stato infatti pubblicato sul Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio scorso il decreto
del 20 dicembre 2002 con l'elenco dei
medicinali rimborsabili.
Schema
esemplificativo sul pagamento dei ticket
|
|
2000
(costo max)
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
Visite
e analisi anti-tumori
|
£
70.000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Analisi
generiche
|
Costo
max
£
70.000
|
Costo
max
£
70.000
|
Costo
max
£
23.000
|
Costo
max
£
23.000
|
0
|
|
Visite
specialistiche
|
Costo
max
£
70.000
|
Costo
max
£
70.000
|
Costo
max
£
23.000
|
Costo
max
£
23.000
|
0
|
|
Ricette
|
£
3.000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Multiprescrizioni
|
£
6.000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Farmaci
fascia B
|
50%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Per
i vari tipi di esenzione, restano in vigore i criteri
adottati fino ad oggi, tenendo però presente lo
schema esemplicativo del pagamento ticket.
Esenzione
ticket per patologia
Alcune
patologie danno il diritto al cittadino all'esenzione
dal pagamento del ticket. Questo però avviene solo
per le analisi e gli accertamenti diagnostici mirati
strettamente a quella patologia.
Così, ad esempio, un diabetico non pagherà il ticket
sull'insulina e sugli ipoglicemizzanti orali e potrà
effettuare gratis gli esami per l'accertamento della
glicemia, l'elettromiografia, quelli del fondo
oculare, ecc., mentre un epilettico avrà diritto,
nelle condizioni di esenzione per patologia, ai
farmaci antiepilettici e al loro monitoraggio
nell'organismo. Per ottenere l’esenzione è
necessario essere in possesso di un tesserino
sanitario, contrassegnato da un numero, che il medico
di famiglia dovrà annotare sulla ricetta ogni volta
che compilerà una prescrizione esente.
Questo viene rilasciato all'interessato esibendo agli
sportelli della ASL un documento di identità valido,
la tessera sanitaria, il codice fiscale, il
certificato dello specialista di una struttura
pubblica attestante la patologia.
Per
le varie patologie esenti, consultare la tabella.
Esenzione
per donne in gravidanza
Le
esenzioni per donne in gravidanza sono regolate dal Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 10 settembre 1998 "Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità." (pubblicato in G.U. 20 ottobre 1998, n. 245).
è
sufficiente il tesserino rilasciato dai consultori
della ASL che attesti l’effettiva gravidanza.
Esenzione
per reddito
è
necessaria l’autocertificazione della propria
condizione al momento della fruizione delle
prestazioni con apposita indicazione scritta dietro la
prescrizione medica.
Esenzione
per invalidi di servizio
Occorre
la stessa documentazione degli esenti per patologia,
tranne che per il certificato dello specialista ASL,
sostituito dal decreto ministeriale con la copia
autentica, oppure portare in visione l’originale e
la relativa fotocopia, o l'attestato
dell'amministrazione di appartenenza, che certifichi
l'invalidità per l'anno in corso.
Esenzione
per invalidi di guerra
Occorre
un documento di identità valido, la tessera
sanitaria, il codice fiscale, il Modello 69 in copia
autentica, attestante l'invalidità di guerra o
l'originale in visione più la fotocopia.
Esenzione
per invalidi civili superiori a due terzi
è
necessaria la stessa documentazione dell’esenzione
per gli invalidi di guerra, tranne che per il Modello
69, sostituito dal verbale di invalidità in copia
autentica o dall'originale in visione più la
fotocopia.
Esenzione
per infortunati sul lavoro
Nel
caso di esenzione per infortuni sul lavoro, occorre un
documento di identità valido, la tessera sanitaria,
il codice fiscale e l'attestato INAIL in copia
autentica, oppure l'originale in visione più la
fotocopia.
Nel caso in cui l'interessato non può recarsi
personalmente agli sportelli della ASL, é possibile
delegare una persona di fiducia che esibisca la
documentazione scritta, i documenti indicati per le
varie esenzioni e il documento di identità valido del
delegato stesso.